Reati ambientali al traguardo: i punti cardine del ddl Ecoreati

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Il ddl Ecoreati arriva sul rettilineo finale e si prepara a diventare legge dello Stato a tutti gli effetti. Il testo che disciplinerà il tema spinoso dei reati ambientali, infatti, passa all’esame della Camera, dopo avere incassato, in seconda lettura, l’OK dai senatori che l’hanno approvato a larghissima maggioranza.

Il veloce passaggio a Palazzo Madama rappresenta “un’ottima risposta alle molte ferite del nostro Paese in ambito ambientale, come ad esempio quella di Eternit”, ha detto un soddisfatto Ministro della giustizia. Andrea Orlando commentando la notizia.

E sul testo del ddl Ecoreati, in effetti, si è registrata una insolita convergenza bipartisan che “mette insieme una maggioranza più ampia rispetto a quella rappresentata nel Governo”.

Ma quali saranno, in definitiva, i pilastri su cui si fonderà la nuova norma sul contrasto dei reati ambientali? Vengono definite, anzitutto, definizioni precise e pene severe per i reati di inquinamento e disastro ambientale. Introdotto il concetto di controllo impedito e di omessa bonifica, mentre si parla anche di ravvedimento operoso (leggi in merito quanto scritto su queste pagine) e di confisca.

Inquinamento e disastro ambientale

Gli articoli 452-bis e 452-ter definiscono i concetti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale.

Il primo è una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistemi e biodiversità di flora e fauna. Tali delitti vengono puniti con una pena detentiva da 2 a 6 anni e con sanzioni da 10.000 s 100.000 euro.

Il disastro ambientale, invece, viene definita come un’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema, per la cui eliminazione sono necessari mezzi eccezionali e onerosi. Chi si macchia del reato di disastro rischia la reclusione da 5 a 15 anni.

In entrambi i casi si parla di un reato di danno, per cui l’evento o l’azione che lo causa deve essere abusivo. Un caso classico, per esempio, è lo scempio che è stato perpetrato nella Terra dei Fuochi.

Omessa bonifica

Tra i reati ambientali contenuti nel disegno di legge c’è anche quello di omessa bonifica che può essere contestato a chi, costretto da un giudice o da una qualsiasi autorità in materia, non ottempera all’azione riparatrice. In questi casi si rischia la galera per un periodo variabile da 1 a 4 anni e fino a 80.000 euro di sanzione.

Ravvedimento operoso

Forse il tema più contestato, soprattutto dalle associazioni ambientaliste che hanno parlato di un “salvacondotto per chi inquina”.

In sostanza, chi cerca di porre rimedio immediato a un possibile danno ambientale o collabora con le autorità per rintracciare cause e responsabili, può godere di un considerevole alleggerimento della propria posizione con una riduzione di pena che può arrivare fino ai 2/3.

Rimane comunque valido il raddoppio dei tempi per la prescrizione dei reati ambientali.

Controllo impedito

Novità anche per chi cerca di ostacolare il normale controllo dello stato dei luoghi da parte delle autorità preposte. Divieti, blocchi o attività che impediscono il corretto prelevamento dei campioni, infatti, possono costare una pena detentiva per controllo impedito da 6 mesi a 3 anni.

Confisca di beni e reddito

Altra novità nel ddl ecoreati è la possibilità di procedere alla confisca, anche per equivalente, del prodotto e del profitto del reato.

Non possono essere confiscati i beni di coloro che si prestano efficacemente al contenimento del danno causato. Per i delitti di traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale prevista la confisca preventiva dei valori che, rispetto al reddito, risultino ingiustificati o sproporzionati.

Ora il testo sui reati ambientali torna per un terzo giro di consultazione alla Camera, ma visto l’ampio consenso al testo rimediato in Senato è facile prevedere un iter spedito per la definitiva approvazione.

Mauro Ferrarini

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