Regime dei minimi nel Milleproroghe, dietrofront!

Scarica PDF Stampa

Il Milleproroghe è legge: il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1779 di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014. A breve la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è cambiato nulla: il testo licenziato è uguale a quello approvato nei giorni scorsi dalla Camera. E in quel testo, il vecchio Regime dei minimi sarà ancora valido per tutto il 2015. Il regime dei minimi nel milleproroghe ha fatto quindi un dietrofront. Vediamo i dettagli.

Regime dei minimi nel Milleproroghe: prolungato per il 2015 quello vecchio

I soggetti in possesso dei requisiti necessari, possono avvalersi per il 2015 dei precedenti regimi dei minimi agevolati per i contribuenti minimi. Ecco i regimi agevolati:

a) il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita, che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 5 per cento; per chi intraprende una nuova attività o chi l’ha iniziata dal 31 dicembre 2007 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, per i quattro successivi fino al compimento del trentacinquesimo anno d’età (riferimento: articolo 27 del D.L. n. 98 del 2011). Sono richiesti i requisiti:
– il contribuente non deve aver esercitato attività artistica, professionale o d’impresa (anche in forma associata o familiare) nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività;
– l’attività da esercitare non deve costituire una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta;
– la prosecuzione di un’attività d’impresa precedentemente svolta da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non deve aver superato i 30.000 euro.

b) il secondo regime agevolato è il regime dei minimi previgente, cioè quello che prevede un limite dei ricavi di 30 mila euro e l’aliquota sostitutiva del 20 per cento. Rientrano nel regime dei “minimi” le imprese individuali e i professionisti che nell’anno precedente:
– hanno conseguito non più di 30mila euro di ricavi;
– non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
– non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
– non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
– nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro (per quelli utilizzati soltanto in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo si considera un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi);
– iniziano l’attività e presumono di possedere il requisito 1 e 3.

Agli oneri (9,6 milioni di euro per il 2015, 71,4 milioni per il 2016, 46,7 milioni per gli anni 2017, 2018 e 2019, 37,1 milioni per il 2020) si provvede con la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Maggiori entrate (24,7 milioni per l’anno 2012) entreranno nello stesso Fondo.

Dopo le numerose polemiche del nuovo regime dei minimi, dunque, il vecchio Regime dei minimi nel Milleproroghe ritorna in vita.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento