Parco eolico: energia alternativa o tutela ambientale?

Scarica PDF Stampa

Un proverbio paesano affronta il tema de “la botte piena o la moglie ubriaca”, vale a dire che la botte è piena solo se la moglie non è ubriaca, anche se spesso si desidera averle ambedue. Nel caso di un parco eolico ci troviamo di fronte alla medesima situazione: vogliamo produrre l’energia alternativa sfruttando le correnti eoliche che la natura ci offre, ma non vogliamo rinunciare assolutamente alla compatibilità ambientale derivante dall’impatto sull’ambiente che l’impianto produce.

 

Il caso: compatibilità ambientale di un parco eolico

Di recente si è espressa la VI Sezione del Consiglio di Stato, con la Sentenza n. 236, del 22 gennaio 2015, in merito al ricorso proposto da una società attiva nel settore della produzione di energia da fonte rinnovabile, avverso la deliberazione della Regione recante pronuncia negativa di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di parco eolico.

Il ricorso verte il divieto transitorio di realizzazione di nuovi parchi eolici dettato dalla deliberazione regionale al fine del rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, poiché non attiene all’ambito del sub procedimento relativo alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto di impianto eolico, sfociato nella pronuncia impugnata in principalità.

Nel merito, la parte ricorrente deduce che il suddetto divieto, sebbene richiamato nella deliberazione recante la pronuncia negativa di compatibilità ambientale, non ne condiziona la legittimità, essendo anzi la valutazione ambientale sfavorevole di per sé impeditiva del rilascio dell’autorizzazione, senza necessità di ulteriori motivazioni.

Tale valutazione di compatibilità ambientale resta, in definitiva, pur se incastonata in un procedimento finalizzato a un’autorizzazione unica, un provvedimento distinto emanato a seguito di un autonomo iter procedimentale e costituisce, a sua volta, condizione imprescindibile per la prosecuzione e la favorevole definizione dell’iter autorizzatorio.

I giudici di Palazzo Spada, con la citata  Sentenza n. 236, del 22 gennaio 2015, hanno ritenuto che nella valutazione dell’impatto ambientale del progettato impianto, la Regione ha tenuto doverosamente e congruamente conto sia degli aspetti paesistico-ambientali, sia degli effetti positivi che l’impianto avrebbe avuto per quanto riguarda la produzione di energia: il richiamo, operato dalla deliberazione impugnata, al verbale della conferenza di servizi dà conto della comparazione effettuata tra l’impatto positivo dell’opera e quelli negativi dal punto di vista ambientale, legittimamente comprensivo degli aspetti più propriamente visivi propri del contesto, anche tenuto conto del parere non incondizionato espresso dal Comune, che pone l’accento sulla necessità di protezione paesaggistica e ambientale del territorio.

Il giudizio che ne è scaturito nel senso della prevalenza di questi ultimi non appare incoerente, incongruo o inattendibile, perciò risulta immune dai vizi denunciati con il motivo in esame e in generale da profili di illogicità.

L’impianto di cui trattasi è di consistenti dimensioni, essendo composto da quindici aerogeneratori di grande taglia, costituiti da turbine con rotori aventi un raggio delle pali rotanti di trentotto metri e mezzo, posizionati su altrettante torri tubolari singolarmente cementate in fondazioni di cemento armato del diametro di quattro metri e aventi un’altezza fino a ottanta metri, in verticale fino a centodiciotto metri e mezzo, il tutto nel contesto di uno dei più caratteristici e significativi paesaggi d’Italia, non antropizzato e privo di infrastrutture tecnologiche lineari.

Sempre sul tema del parco eolico, leggi anche In Puglia il vento è a sfavore dell’eolico di Roberta Lazzari.

 

Mario Di Nicola

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento