Bonus Mobili 2015, aumenta la ritenuta d’acconto: ecco cosa significa

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La Confcommercio ha pubblicato un parere in cui esprime la propria posizione e le conseguenze dell’aumento della ritenuta d’acconto applicabile al bonus mobili 2015. La ritenuta è stata incrementata dal 4% all’8% dal comma 657 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015. L’operatore rischia una costante posizione di credito d’imposta. Ma leggiamo il parere integrale pubblicato di seguito.

“Facciamo seguito alla e-mail del 16 gennaio u.s., nella quale veniva richiesto un nostro parere circa l’aumento della ritenuta d’acconto, trattenuta dalle banche, sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%.

Tale ritenuta applicabile al bonus mobili 2015 è stata, infatti, incrementata dal 4% all’8% dal comma 657 dell’art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “legge di stabilità 2015”).
In premessa, la piena condivisione delle Vostre preoccupazioni in merito alle conseguenze derivanti da tale incremento sulle imprese che, in questo modo, si potrebbero trovare in condizioni di mancanza di liquidità davvero insostenibili.

A tal fine, come Confcommercio abbiamo immediatamente evidenziato le criticità della misura normativa, presentando, nel corso dell’iter parlamentare del Disegno di legge di Stabilità, un emendamento per cercare di riconfermare, anche per il bonus mobili 2015 la ritenuta d’acconto nella misura del 4% .

Purtroppo, la nostra proposta non ha trovato accoglimento ma, Vi assicuriamo, fin da ora, che la Confederazione proseguirà, con il costante impegno, la sua azione in tutte le sedi competenti, al fine di proporre soluzioni per una situazione che rischia di causare, nella maggioranza degli operatori, una costante posizione di credito d’imposta nei confronti dell’erario.

Detto questo, evidenziamo che la finalità della suddetta ritenuta applicabile al bonus mobili 2015, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2011, è quella di evitare la sottrazione di materia imponibile da parte di coloro che rendono prestazioni per le quali i committenti beneficiano di vantaggi fiscali. In altre parole, trattasi di un meccanismo attraverso il quale viene anticipato all’Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al riguardo, ricordiamo che la ritenuta sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici è stata introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, inizialmente con aliquota del 10%, poi scesa al 4% anche grazie all’interessamento della Confederazione tenuto conto dei problemi di liquidità delle imprese ed ora, dal 2015, all’8%.

Circa il funzionamento di tale ritenuta evidenziamo che l’articolo 25 del suddetto decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 dispone che le banche e le Poste Italiane SPA operino la ritenuta in oggetto a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari. In ordine all’aspetto contributivo, dunque, la ritenuta d’acconto per il bonus mobili 2015 non produce alcun effetto per l’operatore.

Infine, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E del 28 luglio 2010, la base di calcolo su cui operare la ritenuta per il bonus mobili 2015 non comprende l’IVA, in quanto altrimenti verrebbero alterate le caratteristiche di neutralità di tale imposta. In ogni caso, precisiamo che la trattenuta avviene solo in caso di pagamento con bonifico parlante: i pagamenti effettuati con carta di credito o di debito (modalità ammesse per usufruire del bonus mobili) non sono sottoposti ad alcuna trattenuta”.

Redazione Tecnica

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