Ai Tecnici della Società tra Professionisti non importa, ma per costituirla devono essere in 2

Scarica PDF Stampa

Devo dire la verità, questo articolo lo scrivo solo per dovere di cronaca. Se dovessi scriverlo per l’appeal che ha sui lettori, lascerei perdere. Mai un tema ha suscitato infatti meno interesse nella platea dei professionisti tecnici come quello delle Società tra professionisti. Sul nostro sito, gli articoli hanno il record negativo di letture. In giro per il paese, l’interesse è ancora minore: Società tra Professionisti Tecnici, Missing in Action.

Sulla base dei dati Unioncamere, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha censito al 18 giugno 2014 appena 193 società tra professionisti, costituite ai sensi della legge n. 183/2011 a partire da aprile 2013 e iscritte al registro delle imprese. Perché? Molte incertezze sono causate dalla formulazione poco chiara della legge. Per esempio, non ci sono indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto. Quasi tutti preferiscono altre forme di società, soprattutto quelle di capitali.

In particolare, proprio ai professionisti tecnici, delle Stp non importa molto: solo una piccola parte di quelle 193 società tra professionsiti sono tra tecnici.

Però Inarcassa ha riportato le Società tra Professionisti al centro del ring delle notizie per i Tecnici. Due ingegneri marchigiani (di cui uno si era cancellato dall’albo per pensionamento nel 2013) avevano chiesto se fosse possibile trasformare uno studio associato in una società tra professionisti (Stp), se nel frattempo uno dei due partner di studio si è cancellato dell’albo professionale dopo aver raggiunto la pensione di anzianità.

Per costituire una società tra professionisti i soci professionisti devono essere almeno due, indipendentemente dalla ripartizione delle quote del capitale sociale. L’articolo 10 della legge n.183/2011 dice: “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.  Nel caso dei due ingegneri marchigiani, “risulta soddisfatta soltanto la seconda condizione, mentre il numero dei soci non risponde alle prescrizioni di legge”.

Stessa cosa vale naturalmente per i Professionsiti Tecnici: dovete essere almeno in due se volete costituire una società tra professionisti.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento