Home Edilizia Ecco i Modelli Unici Semplificati per CIL e CILA ufficiali

Ecco i Modelli Unici Semplificati per CIL e CILA ufficiali

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Sono stati approvati ufficialmente i Modelli Unici Semplificati per la CIL (comunicazione inizio lavori) e la CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) per gli interventi di edilizia libera, che unificano, semplificandoli, i moduli attualmente in uso degli oltre 8.000 Comuni italiani.

L’accordo, siglato lo scorso 18 dicembre dalla Conferenza Unificata, inaugura due modelli che dovranno semplificare le procedure burocratiche per imprese e cittadini.

Ora le Regioni e i Comuni hanno due mesi di tempo per adeguare i propri formulari con i nuovi Modelli Unici Semplificati. I passi successivi previsti dalla Agenda in tema di modulistica sono l’adozione del modello per l’autorizzazione unica ambientale, per la Super DIA e le “istruzioni per l’uso” dei moduli in edilizia.

1. Modulo unico semplificato CIL (PDF editabile)

2. Modulo unico semplificato CIL (RTF)

3. Modulo unico semplificato  CILA (PDF editabile)

4. Modulo unico semplificato CILA (RTF)

5. Testo dell’accordo in Conferenza unificata sulla modulistica CIL e CILA (PDF)

Ricordiamo che i moduli unici semplificati adottati servono per attività di edilizia libera. In particolare, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) può essere utilizzata per i lavori di manutenzione straordinaria (purché non riguardino parti strutturali degli edifici) quali, ad esempio, lo spostamento di pareti interne, l’apertura di porte, gli accorpamenti e i frazionamenti.

La comunicazione di inizio lavori (CIL), invece, potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici.

Per approfondire tutte le nuove procedure semplificate in edilizia intervenute con il recente decreto Sblocca Italia, Ediltecnico consiglia  il volume dell’arch. Mario Di Nicola sull’argomento.


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8 Commenti

  1. Anche il modello Unico contiene errori: a pagina 6 del CILA, “TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”, il Fascicolo dell’opera è previsto solo nel caso di “2 o più imprese”.
    Ma questo è errato: si tratta di opere per le quali il fascicolo dovrebbe già esistere e l’aggiornamento,è obbligatorio (a cura del CSP/CSE oppure del proprietario dell’opera).
    Oltretutto il Fascicolo non attiene alla sicurezza durante i lavori, ma alla sicurezza DOPO i lavori ed alla manutenzione.
    Legislatori incapaci come al solito.

    • Il solito saccente. Il fascicolo fa parte di altra normativa che già prevede l’aggiornamento.
      Sarà cura del tecnico, su incarico del Committente, a provvedere. O debbono sempre dirci quello che dobbiamo fare!!!!!

  2. Se per il legislatore “semplificare” significa sostituire ad un semplice modulo di un paio di pagine dove metti le informazioni essenziali, un modulo di dieci pagine che ci vuole un libro per spiegartelo, abbiamo ottime prospettive.

    Spero di non aver capito bene.

  3. il fatto è che in Italia l’informatica viene vista come il riempimento di un modulo: insomma una trasposizione in digitale delle ca..volate che stanno su carta.
    non si pensa a fare una procedura legata ad una banca dati perché questo concetto non lo conoscono. per cui fatta la pec col pdf la cosa che ci si risparmia è la fila al comune, ma la qualità dei dati rimane sempre al “buon cuore” di chi li immette

  4. a me sembra che il modello CIL contenga un’errore nella misura in cui indica il pagamento della sanzione ai sensi dell’art. 6 comma 7 che è stato abrogato. Detta sanzione dovrebbe essere prevista nel modello CILA e ai sensi dell’art. 6 bis comma 5

  5. Pardon. Il commento è riferito all’ultima edizione del DPR 380/01 modificato dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016 anche se non capisco perchè in questa pagina si trova il modello aggiornato CILA conforme al predetto art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016. Mi sono reso conto di avere risposto a dei vostri commenti un pò vecchiotti ….

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