Spese di Riqualificazione energetica edifici, non devi più dirlo alle Entrate

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La Circolare 31 del 30 dicembre 2014 dell’Agenzia delle Entrate stabilisce l’abrogazione della comunicazione all’agenzia delle Entrate per i lavori di Riqualificazione Energetica Edifici che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici.

L’art. 12 del Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sopprimendo l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

Tale effetto è ottenuto mediante l’abrogazione del comma 6 dell’art. 29 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2) che stabiliva, tra l’altro, l’obbligo per i contribuenti interessati alla detrazione di inviare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate nei termini e secondo le modalità previsti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Il provvedimento di attuazione del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 maggio 2009, nell’approvare il modello di comunicazione, ne prevedeva la presentazione esclusivamente per interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta, al fine di ridurre il numero dei soggetti obbligati all’adempimento. La comunicazione doveva essere inoltrata in via telematica entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese ovvero, per i soggetti con il periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.

Con Circolare n. 21/E del 2010, par. 3.5, è stato precisato che l’omesso o irregolare assolvimento dell’adempimento non comporta la decadenza dal beneficio, ma la sola applicazione della sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista dall’art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, nelle ipotesi di omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

ATTENZIONE !
Per quanto evidenziato, la soppressione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate per i lavori di  riqualificazione energetica edifici riguarda:
i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel 2015;
i soggetti con il periodo di imposta NON coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.

Per quanto riguarda la riqualificazione energetica edifici, in applicazione del principio espresso dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, il cosiddetto principio del favor rei, devono ritenersi non applicabili le sanzioni indicate nella citata Circolare n. 21/E del 2010 anche in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

Redazione Tecnica

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