Nozione di “Pertinenze edilizie”, ecco quando si può applicare

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Solo pochi giorni fa abbiamo affrontato il tema delle pertinenze edilizie (qui), ma ora una sentenza del Consiglio di Stato ci “costringe” a tornarci su.

La natura pertinenziale di un nuovo volume tecnico sussiste solo se le opere non comportano un nuovo volume o solo un nuovo e modesto volume tecnico. Non c’è natura pertinenziale ai fini edilizi quando viene realizzato un nuovo volume su un’area diversa e un ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio.

È quanto detto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4290 depositata il 26 agosto 2014.

La natura pertinenziale, quindi, c’è solo quando:
a) si tratta di opere che non comportano un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto su tre lati;
b) oppure di opere che comportano un nuovo e modesto volume tecnico, così come definito ai fini urbanistici.

Anche i volumi tecnici, in seguito a numerose sentenze del Consiglio di Stato, mantengono rilievo ai fini paesaggistici perchè devono considerare ai fini dell’applicazione del divieto di rilascio di autorizzazioni in sanatoria (art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004).

La sentenza 4997 del 14 ottobre 2013, per esempio, forniva alcuni chiarimenti proprio sul regime delle pertinenze edilizie (leggi tutto sulle pertinenze edilizie in edilizia e urbanistica).
In sostanza possiamo riassumere in questo modo: i beni pertinenziali in senso civilistico non sono necessariamente pertinenziali ai fini dell’applicazione delle regole proprie dell’attività edilizia. La nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto: la mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto è sufficiente come requisito per essere “pertinenza” in ambito civilistico. In ambito edilizio occorrono invece anche le dimensioni ridotte, dimensioni che non devono alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico. Tali caratteristiche, tra l’altro, devono essere dimostrate dall’interessato.

Se vuoi approfondire il contenuto della Sentenza 4997/2013 del CdS leggi Pertinenze edilizie, una pensilina grande non rientra nel regime.

Insomma, come dice il nostro Mario di Nicola, “Da sempre le pertinenze edilizie e le opere edilizie minori rappresentano un punto cruciale nell’individuazione del regime giuridico di appartenenza, per procedere alla richiesta e alla formazione del titolo abilitativo, nonché per l’applicazione dei parametri edilizi, della disciplina delle distanze e del sistema sanzionatorio” (continua a leggere La disciplina delle pertinenze edilizie).

Redazione Tecnica

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