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Accertamenti sul lavoro. Gli ispettori non potranno più chiedere il DURC

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Accertamenti sul lavoro. Gli ispettori non potranno più chiedere il DURC

Importanti novità per semplificare l’attività dei professionisti che affiancano le imprese in attività di consulenza. È stato infatti siglato un protocollo d’intesa tra il Ministero del lavoro e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per rendere più rapidi e meno complicati gli accertamenti in materia di lavoro.

 

Il protocollo, infatti, individua una lista di documentazione che, essendo già in possesso degli enti di controllo perché inserite nelle banche dati del Ministero del lavoro, non potrà essere richiesta all’azienda oggetto di controllo da parte del personale ispettivo.

 

L’elenco stilato è da considerarsi non esaustivo e potrà essere arricchito e integrato con ulteriori futuri accordi:
– Comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici)
– Prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999
– Denunce Inail ex art. 12 d.P.R. n. 1124/1965
– Attribuzione matricola INPS
– Denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d`opera occupata in agricoltura
DURC
– Certificato iscrizione CCIAA
– Mod. Unico – 750 – 760 – 770/SA-SC
– Informazioni relative ai modelli Uniemens dal 2010 in poi consultabili da Net-Inps
– Importi complessivamente versati tramite mod. F24
– Informazioni relative ai modelli DM 10 concernenti il personale dipendente (ad eccezione dei dati relativi alle ultime 3 mensilità).

 

Protocollo d’Intesa Ministero del lavoro – Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro


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1 COMMENTO

  1. Ho il dovere di contraddire l’articolo in quanto, se è vero che per tutti gli altri settori il DURC -essendo emesso solo da INPS e INAIL – è reperibile direttamente dalle banche dati, per l’edilizia il Documento viene rilasciato dalla Cassa Edile territorialmente competente che, in realtà, non possiede un database nazionale condivisibile con gli ispettori del lavoro. Pertanto, per il settore edile, gli ispettori potranno e dovranno continuare a richiedere il DURC che, peraltro, è un documento – ai sensi dell’art. 90 c.9 d.lgs. 81/08 e s.m.i. – obbligatorio per la dimostrazione del possesso dell’idoneità tecnico professionale. La violazione di tale articolo è penalmente perseguibile e, pertanto, per gerarchia delle fonti non può essere certamente superato da un protocollo d’intesa.
    Dott. Ing. Danilo G.M. De Filippo
    Responsabile Vigilanza Tecnica DTL Siena

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