Decreto Efficienza Energetica: le imprese interessate e gli obblighi

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Con la pubblicazione del decreto legislativo 102/2014, entrato in vigore il 19 luglio 2014 (decreto efficienza energetica), il panorama legislativo della compliance aziendale si arricchisce di una nuova norma con specifici obblighi in materia di efficienza energetica: le grandi imprese dovranno dotarsi, entro il 5 dicembre 2015, di diagnosi energetiche per le sedi produttive sul territorio nazionale, ovvero di sistemi di gestione certificati comprensivi di elementi sistematici di diagnosi energetica.

L’adempimento dovrà essere ripetuto con cadenza quadriennale, pena sanzioni amministrative per mancata diagnosi o diagnosi non conforme.

Tipologia di imprese interessate e relativi obblighi
Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetiche sono le grandi imprese, definite come le imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro, mentre sono esonerate le micro, piccole e medie imprese (PMI) che non superano tali limiti di persone o fatturato, sebbene il decreto introduca, per le PMI, dei sistemi di incentivazione all’attuazione di interventi tecnici di risparmio energetico e all’adozione di sistemi di gestione per l’energia certificati secondo la norma ISO 50001.

Oltre alle diagnosi energetiche quadriennali, le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione dell’energia certificati secondo la norma ISO 50001.

La definizione di impresa a forte consumo di energia non è riportata nel decreto, ma dovrà essere introdotta con il recepimento della direttiva europea 2003/96/CE, sulla ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, la quale fa riferimento al rapporto tra i costi di acquisto dei prodotti energetici e dell’energia elettrica rispetto al valore produttivo, rimandando agli Stati membri la possibilità di applicare, nell’ambito di questa definizione, concetti più restrittivi, compresi il valore del fatturato e definizioni di processo e di settore.

Requisiti delle diagnosi energetiche
Le diagnosi energetiche dovranno consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte, in modo da fornire informazioni per le analisi storiche, per il monitoraggio della prestazione e per la previsione dei potenziali risparmi. Sarà quindi di fondamentale importanza la capacità di interpretazione energetica dei dati raccolti, nonché la progettazione e la corretta gestione del sistema di metering dei consumi.

I risultati delle diagnosi devono essere comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. In particolare all’ENEA sono demandati i controlli che dovranno accertare, anche attraverso verifiche in situ, la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggette all’obbligo almeno pari al 3%, per diagnosi effettuate da auditor esterni alle imprese, e al 100% per diagnosi effettuate da auditor interni; in esito ai controlli, potranno essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 4 a 40 mila euro per mancata diagnosi e da 2 a 20 mila euro per diagnosi non conformi.

In relazione ai requisiti per gli audit energetici individuati nel d.lgs. 102/2014, anche alle diagnosi energetiche potrebbe attribuirsi il ben noto acronimo SMART spesso utilizzato per la caratterizzazione degli obiettivi: una diagnosi energetica deve essere

Specific (specifica), in quanto deve far riferimento ad un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, compreso il trasporto;

Measurable (misurabile), in quanto deve basarsi su dati di consumo misurabili e tracciabili;

Achievable (raggiungibile), in quanto deve basarsi sull’analisi del costo del ciclo di vita degli interventi proposti, piuttosto che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

Realistic (realistica), in quanto deve essere proporzionata e sufficientemente rappresentativa per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Time related (riferita ai tempi), in quanto deve essere riferibile all’andamento produttivo ed agli eventi che si occorsi nel periodo esaminato.

La diagnosi energetica non è quindi solo un elemento di verifica (diagnosi), ma è da intendersi, proprio in relazione alla sistematicità richiesta, anche uno strumento di pianificazione del miglioramento continuo dell’efficienza aziendale.

Relazione tra diagnosi energetiche e sistemi di gestione
La naturale collocazione della diagnosi energetica nella fase di pianificazione di un sistema di gestione è in linea con la previsione della direttiva europea di esentare dall’obbligo di diagnosi le imprese che, entro la scadenza del 5 dicembre 2014, abbiano adottato «sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all’allegato 2» del DLGS 102/2014.

Si evidenzia che l’esenzione in oggetto non deve leggersi come semplice esonero per aziende certificate, in quanto i requisiti previsti per le diagnosi energetiche dal DLGS 102/2014 non sono stati estrapolati dagli standard di certificazione citati dal decreto stesso. L’adozione da parte delle grandi imprese di sistemi di gestione certificati non esclude quindi l’attività di diagnosi, ma aggiunge a questa la possibilità di offrire immediato riscontro all’esterno circa la capacità dell’organizzazione di strutturarsi prontamente per dare seguito ai risultati delle diagnosi energetiche periodiche.

Il DLGS 102/2014 si inserisce in uno scenario comunitario in materia di efficienza che ha visto il legislatore agire progressivamente, negli ultimi anni, nel settore delle apparecchiature, degli immobili, dei prodotti da costruzione e degli pneumatici. Mentre per i prodotti sono definite caratteristiche prestazionali, classificazioni ed etichettature di efficienza energetica, per le imprese la normativa comunitaria prevede obblighi di valutazione tecnica e indipendente, attraverso audit energetici, nonché dimostrazione di capacità di attuazione degli interventi con sistemi di gestione ISO 50001, in ragione della grandezza delle aziende e della loro voracità energetica.

A fronte dell’impegno richiesto per la compliance energetica, il nuovo scenario normativo apre ad un riesame della struttura organizzativa aziendale per la gestione energetica, ad una progettazione sistematica del risparmio energetico e a nuove opportunità di business nei settori dei servizi alle imprese e alla pubblica amministrazione, chiamata, a livello europeo, a ricoprire un ruolo esemplare in materia di efficienza energetica.

Nicola Benedetti

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