Lavori in casa, chiedete il preventivo: è obbligatorio

Scarica PDF Stampa

Per le manutenzioni e le riparazioni, per tutti i lavori in casa, il preventivo è obbligo: è così in seguito alla revisione della parte del Codice del Consumo sui diritti dei consumatori nell’ambito dei contratti tra consumatore e professionista, entrata in vigore il 13 giugno scorso. La revisione è stata realizzata sulla base del Dlgs.21/2014, che recepisce la Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. È stata rivista la parte che riguarda l’acquisto di beni e/o servizi, dall’articolo 45 al 67.
Le novità valgono per i contratti sottoscritti dalla data di entrata in vigore. Il D.Lgs n. 21/2014 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2014.

La novità più interessante per i tecnici e i consumatori riguarda appunto i lavori in casa, per i quali, manutenzioni o riparazioni che siano, scatta l’obbligo di preventivo.

Brevemente, le altre novità in vigore dal 13 giugno sono
– passa da 10 giorni lavorativi a 14 giorni solari il termine per recedere da contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali dei venditori. I lavori in casa rientrano nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori;
– se i venditori non adempiono all’obbligo di dare informativa completa sul diritto di recesso il termine per esercitarlo diventa di un anno a partire dallo scadere dei 14 giorni; se la comunicazione avviene nel frattempo, scatta da quel momento (per 14 giorni);
– in caso di recesso il rimborso delle somme eventualmente pagate deve avvenire entro 14 giorni da quando il professionista viene a conoscenza dello stesso; in caso di recesso l’eventuale bene acquistato deve essere restituito entro lo stesso termine e deve essere in “normale stato di conservazione”;
– la norma si esprimeva in tal senso ma aggiungeva che il bene doveva essere “integro”, cosa che ha creato in molti casi confusione; il bene può esser manipolato per verificarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento, senza che ne risulti un danno o una diminuzione di valore.
– vengono fatti rientrare tra i contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali del venditore anche quelli sottoscritti nei suddetti locali ma DOPO che il consumatore è stato avvicinato personalmente in altro luogo e poi lì condotto. I lavori in casa rientrano ovviamente nei contratti stipulati fuori dai locali commerciali dei venditori;
– per i contratti sottoscritti al telefono, il consumatore è vincolato solo dopo aver firmato la proposta d’ordine o comunque il contratto, quindi in un momento successivo rispetto alla telefonata in sé; non sono addebitabili costi aggiuntivi legati al mezzo di pagamento, come carte o appunto telefono.
– per tutti i contratti di acquisto di beni scatta il termine di consegna di 30 giorni se sul contratto non è specificato un termine diverso; se non viene rispettato il termine di consegna, contrattuale o di legge, può scattare la risoluzione del contratto dopo aver intimato la consegna entro un termine “supplementare” (rispetto a prima, si amplia quindi il concetto generale della risoluzione per inadempimento sancita dal codice civile, art. 1453);
– sempre per i contratti di acquisto di beni per i quali del trasporto si occupa il venditore, sul consumatore non deve gravare alcun rischio di perdita o danneggiamento dei beni, fino al momento in cui non ne entra in possesso.
– il consumatore non è tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere (beni, servizi, gas, elettricità, acqua, etc.). Il principio era già presente in altre normative. Il silenzio del consumatore non costituisce assenso.

Per quanto riguarda i lavori in casa, Alessandra Pennisi ha affrontato diverse volte il tema, entrando nel dettaglio di diversi interventi, come posare un pavimento nuovo su un pavimento esistente, la scelta della collocazione del camino e altri.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento