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Nuovo libretto di impianto obbligatorio dal 1° giugno: ecco cosa cambierà

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Il 1° di giugno entra in vigore l’obbligo di utilizzare il nuovo libretto di impianto per il controllo e la manutenzione periodica degli impianti termici e di climatizzazione estiva. Non solo: sempre da quella data cambieranno anche le modalità di redazione dei rapporti di efficienza energetica, nelle quattro modalità previste dalla legge.

Entra così nel vivo la rivoluzione nel settore della termotecnica, iniziata con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e perfezionata con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dello Ministero dello sviluppo economico, il 7 marzo scorso, che ha fornito i modelli da utilizzare per il libretto di impianto e per i rapporti di controllo di efficienza energetica.

Il nuovo libretto di impianto andrà a sostituire il vecchio libretto di carta e sarà la base per consentire una rapida e sicura trasmissione dei dati degli impianti (anche quelli relativi alla climatizzazione estiva) alle Regioni e agli enti locali per dare vita a un vero e proprio Catasto Impianti, per ora presente sul territorio italiano a macchia di leopardo.

Il passaggio alle nuove modalità sarà graduale. Come ha scritto recentemente Giovanni Raimondini, coordinatore del Gruppo di lavoro 602 del CTI (1), che ha affiancato i tecnici del Ministero nell’elaborare il nuovo libretto: “La versione cartacea del libretto di impianto sarà sicuramente la regola, anche perché l’informatizzazione deve coinvolgere tutti gli attori”.

Il decreto ministeriale, ricorda Ramondini, prevede che possano essere resi disponibili software di compilazione del libretto, con la possibilità di assemblare le sole schede necessarie alla configurazione impiantistica preventivamente descritta nel libretto di impianto.

L’obiettivo che ci si pone è quello di arrivare alla progressiva dematerializzazione del libretto di impianto, che assumerebbe natura totalmente digitale e potrebbe essere aggiornato dal manutentore a ogni revisione periodica e dall’installatore a ogni modifica di impianto.

I libretti di impianto sarebbero poi conservati nel Catasto Impianti delle Regioni o delle Provincie autonome.

(1) Raimondini G., Nuovo libretto di impianto e nuovi rapporti di efficienza energetica, in “Progettare Dirigere Costruire Collaudare” n. 2, aprile 2014, pp. 30-32.

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3 Commenti

    • Il rapporto di controllo tecnico allegato G, viene sostituito dal nuovo rapporto tipo 1 (da usarsi per caldaie o gruppi termici). Sono inoltre disponibili il tipo 2 (per pompe di calore o gruppi frigo), il tipo 3 (per scambiatori), il tipo 4 (per cogeneratori). La compilazione del nuovo rapporto di controllo tecnico è obbligatoria solo per gli impianti termici di climatizzazione invernale maggiori di 10 kW oppure impianti di climatizzazione estiva di potenza superiori ai 12 kW. la compilazione del rapporto di controllo tecnico inoltre non è richiesta negli impianti termici che utilizzano fonti energetiche rinnovabili (es. impianti funzionanti a pellet, legna..). Invece il libretto d’impianto per la climatizzazione deve comunque essere sempre presente e compilato in tutte le parti necessarie per tutti gli impianti termici di qualsiasi potenza

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