
Recentemente sulle pagine di questo giornale abbiamo segnalato l’importante sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1777/2014) che ha, di fatto, classificato gli interventi di realizzazione di pergolati e di pergotende come attività di edilizia libera e, in quanto tali, privi dell’obbligo del rilascio del permesso di costruire (leggi l’articolo di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1777/2014).
Risulta però interessante capire se tali manufatti devono rispettare in ogni caso il regime delle distanze in edilizia (sul tema è utile consultare anche il nostro Dossier Tecnico).
Alessandra Locci sul numero di aprile della rivista dei periti industriali di Milano ha trattato approfonditamente la questione, dedicando un ampio spazio al rispetto dei limiti delle distanze legali dai confini nella realizzazione di pergolati, tettoie e affini.
Cosa dice, in sostanza, la Locci? Il suo ragionamento è per forza di cose condotto lungo il confine delle sentenze, che i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato hanno prodotto nel corso degli anni definendo i confini del problema.
In estrema sintesi, nel concetto di costruzione la giurisprudenza ha adottato un approccio estensivo per il quale si deve considerare come “costruzione” ogni opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia.
“Dunque”, prosegue Locci, nell’ambito delle costruzioni edilizie rientrano “non soltanto le opere in muratura, ma anche quelle in legno o realizzate in altro materiale”.
E la pergotenda, allora? Seguendo il filo del ragionamento, la struttura classificata come pergotenda rientra nella casistica di manufatti edilizi per i quali vale il rispetto del regime delle distanze in edilizia.
Come osservato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8339 del 2010, la pergotenda “può configurare una stabile struttura potenzialmente capace di violare la normativa in merito alle distanze in edilizia, non rilevando l’eventuale valutazione della PA sull’assenza di alcun abuso, considerato che l’ambito di valutazione civilistico è autonomo e distinto da quello amministrativo”.
Quindi, semplificando al massimo, e magari in modo un po’ brutale, si può sintetizzare in questo modo: per la pergotenda non serve il permesso di costruire, ma vanno rispettate le disposizioni sulle distanze legali tra gli edifici.
salve e’ praticamente impossibile installare una pergotenda al piano terra di un condominio se ci sono i tre metri di distanza da rispettare rispetto alla finestra dell’inquilino sovrastante,purtroppo in italia non c’e’ una normativa che sia chiara, ma e’ tutto a discrezione.
io l’ho fatta montare , e adesso forse(spero di no) dovro’ smontarla dopo aver speso una bella cifra, perche’ una sentenza di marzo uscita quindi dopo due mesi che l’ho fatta montare stabilisce che la pergotenda deve rispettare le distanze , trovo tutto cio’ assurdo…..ma purtroppo siamo un paese assurdo….
Dalle Sue parole non si comprende se sia già avviato un procedimento di natura giudiziale o amministrativa. Tenga presente il principio generale che la legge non dispone che per l’avvenire.
Cordialità.
Avv. Marco Viola
Ma!!non riesco proprio a capire perché la tenda a capanno che esteticamente è anche più bruttina non ha nessun tipo d’ostacolo (tranne i condomini invidiosi)mentre la pergotenda sembra un ostacolo insormontabile … Qualcuno mi può spiegare come bisogna muoversi per poter montare una pergotenda …senza le chiusure laterali..grazie
La Locci spara a zero. Facciamo una riflessione seria. Non sono tanto le distanze quanto il contesto in cui sorge la pergotenda. Essendo la stessa una non costruzione, non deve rispettare le distanze fine della fiera. Anche il codice civile si esprime in questi termini. Il consiglio di stato poi ed il tar del Lazio sono stati chiari; le pergotende non sono costruzioni e quindi neanche assimilabili ad esse per analogia. Capisco una tettoia fissa che ostruisce permanentemente la veduta ma non é questo il caso. Una tettoietta che serve da riparo alla tenda avvolta non ha caratteristiche di limitazione di veduta in appiombo. Cmq al fine di dirimere questioni, bisogna sempre considerare il contesto in cui la pergotenda viene installata. Se il giudice non valuta ciò é in errore. Del resto la Locci non mi può dire che 80 cm di tettoia limitano la veduta in appiombo. Se così fosse, avanti con gli ombrelloni da bar, magari doppi.
Concordo con Alberto. Purtroppo in Italia la materia urbanistica ed edilizia è regolamentata da un’infinità di leggi e decreti, ai quali si deve aggiungere una serie di circolari esplicative che M. dei LL.PP. e Regioni hanno emanato nel corso degli anni. Il D.P.R. 380/2001 ha “semplificato” solo l’approccio alla materia perché, in fondo, trattasi solo di un collage di leggi e norme.
Per quanto sopra esposto, sono dell’avviso che quando veniamo chiamati ad esprime un parere tecnico su materie tecniche non possiamo lasciarsi andare ad interpretazioni personali e/o tanto meno impastare tra loro sentenze che il più delle volte si contradicono tra loro. Purtroppo, che ci piaccia o no, la normativa è chiara bisogna solo avere la pazienza di documentarci e di STUDIARE in modo puntuale ed approfondito le norme che esistono in tale ambito di intervento, con l’accortezza di rispettare il prevalere di una norma sull’altra a seconda dell’organo territoriale che l’ha emanata.
Per chiudere la pergotenda (definizione che per altro non esiste nella nostra lingua infatti stiamo parlando di un pergolato coperto da una tenda o comunque da altro materiale amovibile), che peraltro non va demolita ma semplicemente smontata, non costituisce volume e quindi non costituisce distanza.
Sonia condivido ciò che dici é mi auguro che il buon senso sia prioritario a dispetto di un codice civile vetusto che non contepla determinate fattispecie. Ovvio che, purtroppo, solo le sentenze possono far storia in quanto i legislatori sono troppo impegnati ad andare in televisione.
E ‘ passato quasi un anno e sembra che la mia vicina del piano di sopra per ora non ha avviato nessuna causa…speriamo bene..io nel frattempo ho fatto installare un allarme su tutta la struttura della tenda per il quieto vivere..così almeno la sua paura che si arrampicano i ladri sulla mia pergotenda per salire da lei dovrebbe essere scongiurata. .
Buongiorno io dovrei coprire una scala esterna per impedire ai miei bambini di cadere sul bagnato e comunque per comodità durante le giornate di pioggia.
Un vicino però non mi permette di farlo per le distanze
Ho alternative?
Quali sono le leggi di distanza da rispettare?
Ci lamentiamo tutti delle leggi italiane, io mi lamento del buon senso di qualche persona, non voglio una struttura imponente, voglio solo coprirmi quando salgo.
Ho chiesto al mio vicino cosa mi lascia fare e mi ha risposto che la casa me la ha venduta cosi e cosi resta.
Che strutture posso montare legalmente e/o fissate alle mie pareti?
Grazie se rispondete
Giorgio
Salve tutti, dopo immensi sacrifici sono riuscito a prender casa, e ho un giardino che mi circonda su tre lati di 5 metri sul quale vorrei realizzare un pergolato chiuso solo sopra che mi protegga dagli agenti atmosferici le due macchine. L’angolo dove sono parcheggiate confinano uno con la strada comunale, tra l’altro chiusa e l’altro co il verde pubblico della paesaggistica. Il lato della strada comunale rientra nei 30 metri dal primo binario delle ferrovie dello stato.
Attualmente un geometra sta valutando il tutto con il comune, paesaggistica e ferrovie non è un grosso problema, spese a parte, ma sono le distanze dal confine che limitano il tutto, ripeto strada comunale e verde pubblico
Il problema principale è che qualora a qualcuno non sta bene qualcosa, perché geloso o perché non ha nulla da fare, oltre a rimetterci il costo dell’opera scatta un procedimento penale legato al vincolo paesaggistico.
E poi dicono che l’economia è ferma….ovvio viste le leggi.
Tra le roulotte nei parchi naturali e il mio pergolato secondo voi a chi andrannoa dire qualcosa..hahaha
buona sera volevo sapere il pergolato quanti metri deve essere distaccato dal fabbricato condominiale ? cioè al piano sottostante al mio ha fatto questa copertura e non vuole pagare le quote condominiali ebbene noi vorremmo appellarci sulla copertura possiamo ?
Dipende di quali distanze si parla. Distanze legali riguardano le distanze da rispettare tra edifici realizzati su fondi diversi. Se si parla di distanze tra edifici allora la distanza di 10 metri deve essere rispettata in alcuni casi.
salve, io vorrei installare una pergotenda completamente aperta ai lati, davanti la porta d’ingresso della mia casa indipendente. Purtroppo la casa è molto vecchia tanto da essere stata edificata prima della strada stessa che le passa accanto, quindi adesso a seguito di un esproprio avvenuto anni or sono, la casa non ha piu’ le distanze minime dalla strada. per questo motivo, ho sentito l’ufficio del mio comune (LANUVIO), e mi hanno detto che secondo loro la pergotenda deve rispettare la distanza dalla strada che nel mio caso sarebbe di 5MT…
E’ corretto quello che mi ha detto l’impiegato comunale? quindi la pergotenda anche se completamente amovibile e distante da tutti i vicini, deve comunque rispettare il distacco minimo rispetto la strada (nonostante la strada sia stata creata dopo la casa?)
Grazie per l’attenzione
E niente, sti giudici di primo grado mi condannano alla rimozione della pergo art 907 codice civile senza valutare altro, quali caratteristiche edificio, danno di veduta effettivo. Probabilmente non conoscono neanche la decisione del consiglio di stato, nonché le disposizioni del garante della privacy. Si va in appello e poi in cassazione se necessario.
Ciao Alberto, mi trovo nella stessa situazione, come è andata?
Ciao Alberto,
Mi sapresti dire in che tribunale e’ stata emessa questa sentenza, trovandomi anche io nella tua stessa situazione?
Ti riferisci alla decisione del consiglio di stato 1777?
Purtroppo c’è parecchia confusione sulla natura del manufatto. Qualche giudice la considera una veranda, altri una tenda mobile.
Grazie.
[…] Pergotende: non si scappa dal regime delle distanze […]
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è giusto ritenere che nel caso di una pergoteda posta al di sotto di una porzione di un grande terrazzo quest’ultima non possa costituire un limite al diritto di veduta a piombo?