TASI 2014: come si delinea il trattamento tributario delle pertinenze?

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A proposito di TASI 2014: qual è il regime del trattamento tributario relativo alle pertinenze, cioè i vani destinati in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale?

 

Per rispondere al quesito è necessario premettere che la TASI 2014 è il nuovo tributo inserito all’interno della composita struttura della IUC (in proposito leggi l’interessante ed illuminante articolo Debutta la IUC: un mostro con un corpo solo e tre teste come l’Idra), idoneo ad assicurare la copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati da parte dei Comuni: tra questi servizi si allineano, tra i più importanti, la pulizia delle strade e l’illuminazione pubblica.

Il cittadino soggetto passivo del tributo (il contribuente), ovvero colui che occupa l’unità immobiliare (quindi anche l’usufruttuario o il conduttore), è tenuto a presentare la dichiarazione delle unità a destinazione ordinaria (sul modello messo a disposizione dalla amministrazione comunale) entro il 30 giugno dell’anno successivo al momento in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione del locale assoggettato all’imposta. Questa dichiarazione è necessaria al fine di consentire al Comune di acquisire le informazioni necessarie per definire il tributo: pertanto vanno indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, se esistente.

Ma chi sono i soggetti tenuti a pagare la TASI 2014? Per capirlo leggi l’articolo TASI 2014: ecco quanto pagano rispettivamente inquilino e proprietario.

Possono essere considerate pertinenze dell’abitazione principale soltanto le unità classificate nelle categorie catastali C/2 (comprendente magazzini e locali di deposito), C/6 (relativa a scuderie, stalle, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna categoria indicata, anche nel caso in cui quest’ultima sia iscritta in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Ciò che conta ai fini della TASI 2014 è che alla pertinenza è riservato il medesimo trattamento tributario dell’abitazione principale. Perciò nel caso in cui le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente  all’abitazione principale ed in presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie sopracitate, il contribuente è tenuto a compilare una autocertificazione (da consegnare in Comune) recante gli estremi catastali dell’unità immobiliare (che può essere più di una) da considerare pertinenza della abitazione principale. In questo modo l’Amministrazione ha la possibilità di effettuare la verifica del corretto adempimento degli obblighi relativi al versamento del tributo.

Per approfondire il tema e comprendere a pieno il meccanismo di pagamento di questa imposta leggi Come si calcola la base imponibile della TASI 2014 e come si paga.

Redazione Tecnica

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