Pastrocchio Bonus Mobili: dal 2014 vige una doppia limitazione

Scarica PDF Stampa

Con la pubblicazione del decreto legge Casa (n. 47 del 28 marzo 2014) nella Gazzetta Ufficiale n. 73 in pari data, si è avuto certezza che il pastrocchio relativo al Bonus Mobili si è davvero consumato (sul Bonus Mobili consulta anche la nostra Pagina con tutte le informazioni).

È – questa – una delle frequenti storie di “sclerosi” normativa che, purtroppo, affliggono da anni i contribuenti italiani e che hanno man mano allontanato il cosiddetto “Paese reale” dal mondo della politica.

In questo caso, la novità interessa molti contribuenti ed è suscettibile di generare effetti retroattivi penalizzanti.

Come chiariremo meglio in prosieguo, non è comunque detta ancora l’ultima parola.

Il legislatore, infatti, ha ancora la possibilità di rimediare, ma è necessario che lo faccia rapidamente, per salvaguardare il legittimo affidamento riposto nella legge da parte di coloro che nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2014 hanno deciso di effettuare acquisti di mobili e/o di grandi elettrodomestici, confidando nella detrazione del 50 per cento fino a un importo di spesa massima di euro 10.000, sia per rilanciare le vendite e la produzione nei settori di riferimento, affossati dalla pesante crisi che negli ultimi anni ha travolto i consumi e gli acquisti legati alla casa.

Per comprendere cosa sia accaduto e lo stato dell’arte della normativa, è necessario riepilogare in breve le norme di legge che, dall’estate 2013, si sono succedute.

L’articolo 16, comma 2, del DL 4 giugno 2013 n. 63, come risultante all’esito della conversione in legge (legge 3 agosto 2013 n. 90) ha disposto che ”Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 é altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, é calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro”.

In sostanza, chi effettua nelle unità immobiliari abitative (nonché nelle loro pertinenze – box, cantine, soffitte e simili – e nelle parti comuni degli edifici prevalentemente residenziali) interventi edili che possono beneficiare della detrazione per il recupero edilizio (già 36 e dall’estate 2012 al 50 per cento) può anche acquistare mobili e grandi elettrodomestici con un bonus fiscale pari al 50 per cento calcolato, al massimo, su una spesa di euro 10.000.

Il 50 per cento della spesa – pari al massimo a euro 5.000 – può essere detratto in dieci quote annue di pari importo: al massimo, quindi, euro 500 all’anno.

Un discreto incentivo – non c’è che dire – a condizione di avere capienza nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico), nel senso che è indispensabile avere redditi le cui imposte consentano di assorbire, anno per anno, l’importo complessivo delle detrazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tempestive indicazioni applicative del nuovo bonus mobili – nonché delle norme che la scorsa estate hanno modificato la disciplina delle detrazioni per il recupero edilizio, per il risparmio energetico e per la prevenzione sismica – con la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013.

Tale documento ha chiarito molti aspetti e ha fornito alcune indicazioni necessarie ad integrare la normativa, in taluni punti lacunosa.

In particolare, per quanto qui più interessa, la circolare 29/E/2013 ha precisato che la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici avrebbe potuto essere goduta per gli acquisti effettuati tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2013, non solo a condizione che nell’immobile fosse stata effettuata una vera e propria ristrutturazione, ma anche a seguito di una semplice manutenzione straordinaria (per le parti comuni dell’edificio è sufficiente anche un intervento di manutenzione ordinaria).

Ciò che comunque risultava necessario fare per poter accedere anche al ”bonus arredi” era di porre in essere interventi di carattere edilizio, non essendo sufficienti altri tipi di interventi, privi di tale natura (ancorché suscettibili di fruire della detrazione del 50 per cento per il recupero edilizio), come ad esempio l’installazione di impianti di allarme o altre misure volte alla prevenzione dei rischi domestici.

Nel complesso, si può dire che la detrazione per l’acquisto degli arredi, seppur condizionata da alcune limitazioni e incertezze, nell’insieme risultava sufficientemente funzionale. Questo fino al 31 dicembre 2013.

La legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 27 dicembre 2013, art. 1, comma 139), con decorrenza dall’1 gennaio 2014, ha però sostituito il secondo comma dell’articolo 16 del DL n. 63/2013 con la seguente diversa formulazione: “Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 é altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi  elettrodomestici di classe non  inferiore  alla  A+,  nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali  sia  prevista  l’etichetta  energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed é calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione di cui al comma 1“.

Il problema che si è presentato deriva dal periodo finale della norma, che ha affiancato un secondo limite a quello già esistente dato dal tetto massimo di spesa agevolabile – per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici – di euro 10.000.

Tale nuovo limite stabilisce che le spese per acquistare mobili e grandi elettrodomestici non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di recupero edilizio che ne costituiscono il presupposto.

Possiamo verificare con un esempio l’effetto potenzialmente limitativo della nuova regola.

Se nel 2014 la spesa per l’intervento di recupero edilizio è pari a euro 3.000 e quella per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici agevolabili è di euro 13.000, la detrazione per gli arredi – da ripartire in dieci anni in quote di eguale importo – è di soli euro 1.500 (il 50 per cento di 3.000) e non più di euro 5.000 (il 50 per cento di 10.000) come sarebbe avvenuto fino al 31 dicembre 2013.

Per la verità, il legislatore si è reso conto immediatamente degli effetti negativi sopra esemplificati, tanto è vero che è intervenuto prima ancora che la legge di Stabilità 2014 entrasse in vigore.

L’errore, nella convulsione normativa di fine anno, è stato di non cancellare direttamente la disposizione sopra citata dalla legge di Stabilità, ma di emanarne una seconda, all’interno di un decreto legge, con il fine di “sopprimere dall’esterno” la limitazione presente nel comma 139 della legge di Stabilità, frattanto entrata in vigore.

Quanto detto è stato attuato con l’articolo 1, comma 2, del DL 30 dicembre 2013, n. 151 (“Disposizioni di carattere finanziario urgenti”, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30 dicembre 2013), che ha appunto soppresso “dall’esterno” la limitazione sopra descritta.

Per l’effetto, anche dopo il 31 dicembre 2013, il bonus mobili è andato avanti come nel 2013, ossia con l’unico limite di spesa di euro 10.000, svincolato dagli importi riferibili agli interventi edilizi effettuati nell’immobile.

Il problema si è ripresentato alla fine di febbraio, in quanto il DL n. 151/2013 non è stato convertito in legge entro i sessanta giorni dalla sua pubblicazione (avvenuta il 30 dicembre 2013) ed è così decaduto. La norma che aveva soppresso la limitazione presente introdotta dalla legge di Stabilità è così venuta meno sin dall’origine.

Sembrava che il problema venisse risolto con il DL Casa, nella cui bozza, in effetti, era stata inserita una disposizione di principio in base alla quale le detrazioni per i mobili e i grandi elettrodomestici sarebbero spettate sulla base di una spesa massima complessiva di 10.000 euro, anche se superiore a quelle sostenute per i lavori di recupero edilizio.

Come anticipato, però, tale disposizione non è presente nella versione definitiva del DL “Casa” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo.

Allo stato delle cose, dunque, la doppia limitazione quantitativa relativa al bonus mobili, risultante dalla versione della norma contenuta nella legge di Stabilità per il 2014 e provvisoriamente neutralizzata dal DL n. 151/2013 fino al 28 febbraio 2014, da quest’ultima data è divenuta efficace con effetti che retroagiscono fin dal 1° gennaio 2014 in quanto il DL n. 151/2013, non essendo stato convertito in legge, è come se non fosse mai esistito.

Pertanto, i contribuenti che in questi primi mesi dell’anno hanno effettuato acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici per importi superiori a quanto speso per i lavori subiranno gli effetti del richiamato comma 139.

Cerchiamo di comprendere che cosa potrebbe accadere da adesso in poi.

È possibile che il legislatore decida di intervenire per risolvere una volta per tutte l’imbarazzante situazione che si è creata, disponendo in termini tali da fare salvi i comportamenti d’acquisto posti in essere in buona fede dai contribuenti a partire dall’1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014 (questo, infatti, è il termine di validità del bonus mobili).

In alternativa – qualora si volesse mantenere, per ragioni di gettito, la doppia limitazione – è possibile che il legislatore decida di convalidare gli effetti provvisoriamente determinati dal DL n. 151/2013 e di ”sanare” in tal modo gli acquisti effettuati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2014, lasciando che la doppia limitazione operi solo dal 1° marzo 2014.

Per completezza, segnaliamo che esiste anche un’interpretazione secondo la quale la limitazione introdotta dal comma 139 della legge di Stabilità varrebbe anche per gli acquisti effettuati tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2013. Riteniamo tale interpretazione eccessivamente pessimistica e non in linea con la “filosofia” della legge di Stabilità.

In ogni caso, riteniamo doveroso che il legislatore intervenga con urgenza al fine di evitare che i contribuenti si vedano traditi dallo Stato su un tema di diffuso interesse.

L’attrattività del nostro Paese nei confronti degli investimenti – sia italiani che esteri – è fortemente compromessa, complice anche (ma non soltanto) un sistema normativo farraginoso e inaffidabile.

Il rilancio del Paese passa anche attraverso la stabilità delle regole e la correttezza dei comportamenti di tutti.

In primis di chi scrive le regole e ci governa. Per tale considerazione, attendiamo con fiducia una soluzione rapida ed equa.

A cura della Redazione di AGEFIS

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento