
La circolare INAIL 3 marzo 2014 chiarisce che il tirocinio svolto dai praticanti negli studi professionali per l’accesso alla libera professione non richiede l’obbligo di assicurazione.
Il praticantato negli studi professionali è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato. Inizia così la circolare INAIL 3 marzo 2014 relativa all’obbligo assicurativo dei tirocinanti e relativa determinazione del premio.
Ricordiamo che le Linee guida in materia di tirocini approvate, in data 24 gennaio 2013, nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata Stato/Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, hanno definito, in linea con la riforma del lavoro, principi e standard minimi da applicare a questa tipologia di rapporto. In ogni caso, sono escluse dalle linee guida i periodi di pratica professionale nonché tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche.
La circolare INAIL 3 marzo 2014 chiarisce che il tirocinio per l’accesso alla professione “oltre che nella pratica presso il professionista, può consistere anche nella frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti”.
Sul punto, l’INAIL ribadisce l’indirizzo già fornito dall’istituto stesso, che esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.
In ogni caso, si legge ancora nella circolare, l’obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
– esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista;
– partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro.
In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.
Sono alla ricerca di un tirocinio formativo post-laurea presso uno studio tecnico. La RER ha varato una legge da settembre 2013, quale definisce che ogni tirocinante debba percepire un compenso di almeno € 450 e la struttura ricevente deve formalizzare la convenzione con l’Università dichiarando di non avere persone in mobilità…di rimando l’Università definisce l’assicurazione della persona. Per questi motivi gli studi tecnici si rifiutano di prendere tirocinanti, sia perchè sono in un momento difficile e sia perchè non vogliono/possono pagare personale. Ora mi chiedo se questa legge definita dalla RER è nazionale o vale solo nella nostra Regione? Se non fosse nazionale perchè la RER l’ha approvata? A causa di questo non possiamo imparare il mestiere e partiamo svantaggiati per l’esame di stato.