Fotovoltaico, ecco quando l’impianto non si considera un bene immobile

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La circolare n. 36 del 19 dicembre scorso dell’Agenzia delle Entrate ha fissato le nuove regole per gli impianti fotovoltaici, sia da un punto di vista fiscale che catastale. Il documento mette ordine e organizza in maniera coerente le circolari e le deliberazioni che si sono succedute negli anni sul tema (leggi in proposito Aspetti catastali e fiscali di impianti fotovoltaici: il punto della situazione dalle Entrate) .

Tra gli aspetti più importanti affrontati dalla circolare 36/E vi è la definizione di impianto fotovoltaico come “bene mobile” e come “bene immobile”. La differenza non è priva di importanza. per esempio, infatti, tale distinzione cambia il valore dell’aliquota di ammortamento dell’impianto fiscalmente ammessa (per un impianto fotovoltaico considerato come bene mobile, infatti, la percentuale consentita è del 9%).

Ancora, un impianto fotovoltaico considerato come bene mobile non richiede l’iscrizione a catasto.

Ecco allora i tre casi nei quali un impianto fotovoltaico non può essere considerato un bene immobile e va dunque considerato mobile.

1. la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3  chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;

2. La potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a  tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite  dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al  suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili  già censiti al catasto edilizio urbano;

3. per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area  destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite  volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale  2 gennaio 1998, n. 28.

 

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