Certificazione Energetica, anche in Lombardia debutta l’APE

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A partire dal 15 gennaio scorso anche in Regione Lombardia il vecchio attestato di certificazione energetica cessa di esistere. Viene sostituito dal nuovo APE (attestato di prestazione energetica), introdotto dal DL 63/2013 convertito con la legge 90/2013.

La decisione è contenuta nella deliberazione n. 1216 del 10 gennaio 2014 della giunta regionale della Lombardia relativa all’Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle a volumi tecnici.

Ma non è tutto. La deliberazione 1216/2014 prevede anche altre novità.

Anzitutto sono riconosciuti come idonei per l’accreditamento per l’abilitazione a certificatore energetico degli edifici tutti i titoli di studio previsti dal DPR 75/2013 (art. 2, commi 3 e 4) e, in più, anche quelli che appartengono alla classe di laurea LM 71, ex DM 16 marzo 2007 (laureati in chimica industriale)

A prescindere dal titolo di studio  conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio professionale, la partecipazione allo specifico corso di formazione, con superamento  dell’esame finale, rimane un requisito imprescindibile per coloro che  chiedono di essere accreditati per svolgere l’attività di certificazione energetica in Lombardia.

Viene anche sostituita la definizione di “impianto termico” contenuta della deliberazione 8745/2008 con la nuova definizione del d.lgs. 192/2005 modificato dal DL 63/2013. La nuova definizione di impianto termico in Lombardia diventa dunque la seguente (art. 2, lett. l-tricies, d.lgs. 162/2005).

Impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti  termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli  apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono  considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Di Mauro Ferrarini

Redazione Tecnica

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