Direzione lavori, ecco le 10 comunicazioni da fare prima di iniziare

Marco Agliata 07/01/14
Scarica PDF Stampa

Prima dell’inizio dei lavori in cantiere, quali sono le comunicazioni e le verifiche da effettuare? Con il 2014 riprendiamo il tema della Direzione Lavori, trattata in maniera estesa nella nostra pagina dedicata (leggi il Dossier Direzione Lavori), proponendo le 10 comunicazioni da fare prima dell’inizio del cantiere.

1. Per opere soggette a permesso di costruire si deve comunicare l’inizio dei lavori all’autorità comunale.

2. Prima dell’inizio dei lavori deve essere presentata presso lo Sportello Unico una denuncia delle opere strutturali in duplice copia con allegati il progetto strutturale firmato dal progettista e la relazione dei materiali firmata dal progettista delle strutture e dal direttore lavori oltre alla nomina del collaudatore statico, che dovrà controfirmare per accettazione; contestualmente alla presentazione dovrà essere ritirata una delle due copie con l’attestazione dell’avvenuto deposito, esaurendo così questo tipo di obbligazione che non prevede alcun pronunciamento o autorizzazione da parte degli uffici competenti.

Il tecnico collaudatore che dovrà eseguire il collaudo statico deve essere nominato dalla stazione appaltante, contestualmente alla suddetta denuncia dei lavori (art. 65, DPR 380/2001), da presentare presso lo sportello unico e prevista dagli artt. 4 e 6 della legge 1086/1971; la direzione lavori, all’atto della presentazione della denuncia dei lavori da parte del costruttore, deve allegare l’atto di nomina del collaudatore statico designato e la contestuale accettazione dell’incarico da parte di quest0’ultimo, corredata da certificazione attestante l’iscrizione da almeno 10 anni all’albo professionale e la dichiarazione di non avere preso parte, ad alcun titolo, alla progettazione, alla direzione lavori e alla esecuzione dei lavori in oggetto.

3. Al fine di stabilire le denunce da effettuare presso lo sportello unico prima dell’inizio dei lavori (aspetto evidentemente già definito in sede di redazione del progetto delle strutture) deve essere verificato il grado di sismicità dell’area che, qualora inserita negli elenchi delle zone soggette (1, 2 e 3) alle disposizioni dell’o.P.C.M. 3274/2003, rende obbligatori la progettazione o l’adeguamento sismico degli edifici interessati secondo quanto dall’ordinanza indicato e, in particolare, dall’allegato 2 (Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l’adeguamento sismico degli edifici).

4. Dopo la fine dei lavori strutturali, la direzione lavori (nella figura del direttore dei lavori) dovrà procedere al deposito sempre presso lo sportello unico della relazione di struttura ultimata, che deve essere presentata entro 60 giorni dal completamento delle strutture. Tale relazione, in triplice copia, dovrà comprendere i certificati delle prove sui materiali rilasciati dai laboratori autorizzati, quelli relativi ai cavi per la precompressione e i verbali delle eventuali prove di carico.

5. Denunce e adempimenti per il contenimento dei consumi energetici secondo la legge 10/1991 e successive integrazioni.

6. Per gli appalti pubblici, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione e, in ogni caso, prima della consegna dei lavori, l’esecutore o il concessionario devono consegnare ai soggetti interessati:

  • proposte integrative per il piano di sicurezza e coordinamento;
  • un piano di sicurezza e coordinamento sostitutivo quando previsto dal d.lgs. 81/2008;
  • un piano operativo di sicurezza sull’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori che va ad integrare le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza

7. Nulla osta della Soprintendenza archeologica per i beni soggetti a questo tipo di tutela.

8. Nulla osta della Soprintendenza beni ambientali per i beni soggetti a tutela specifica.

9. Nulla osta preventivo dei Vigili del fuoco per le attività soggette a tale parere.

10. Comunicazione alla Soprintendenza archeologicaalmeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori con lettera raccomanda AR annunciate l’inizio dei lavori di scavo per ottenere, dopo i sondaggi effettuati dagli ispettori della Soprintendenza o sotto la loro supervisione, una certificazione attestante la non presenza di elementi di interesse archeologico all’interno dell’area dei lavori. Per quanto riguarda la denuncia delle opere strutturali si vuole ricordare che, ai fini normativi, le figure dell’esecutore e del costruttore coincidono e saranno specificate nella denuncia stessa insieme a quelle del:

– committente (stazione appaltante pubblica o committente privato)

– progettista delle strutture

– responsabile del procedimento e direzione lavori (direttore lavori)

[shopmaggioli code=”22″ mode=”inline”]

Marco Agliata

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento