
L’articolo 96 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 Testo unico sulle acque pubbliche prevede l’inedificabilità nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua, ma si tratta di inedificabilità assoluta oppure esistono le condizioni per la deroga a tale norma?
La II Sezione del Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia, Sede di Brescia, con la sentenza 2 ottobre 2013, n. 814, ha ritenuto ostativa la mancata osservanza della distanza minima dal corso d’acqua stabilita dal citato articolo 96 del r.d. 523 del 1904 per ragioni di sicurezza idraulica, poiché non sono condivisibili i rilievi sulle circostanze che il manufatto non impedisce il corretto deflusso delle acque né le opere di manutenzione, e che in oltre 50 anni non si sono mai verificati pericoli.
La giurisprudenza civile e amministrativa si attesta sul canone per il quale “in linea generale il divieto di costruzione di opere dagli argini dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, lett. f), del Testo Unico 25 luglio 1904, n. 523, ha carattere legale, assoluto e inderogabile, ed è diretto al fine di assicurare non solo la possibilità di sfruttamento delle acque demaniali, ma anche e soprattutto il libero deflusso delle acque scorrenti nei fiumi, torrenti, canali e scolatoi pubblici (Cassazione civile, sezioni unite, 30 luglio 2009, n. 17784)”.
La norma suddetta risponde all’evidente finalità di interrompere la pericolosa tendenza a occupare gli spazi prossimi al reticolo idrico, sia a tutela del regolare scorrimento delle acque sia in funzione preventiva rispetto ai rischi per le persone e le cose che potrebbero derivare dalle esondazioni.
La natura degli interessi pubblici tutelati comporta, pertanto, che il vincolo operi con un effetto conformativo particolarmente ampio determinando l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto (T.A.R. Toscana, sez. III, 8 marzo 2012, n. 439).
In assenza di elementi a suffragio dell’applicazione della deroga contenuta nella lett. f) del citato articolo 96, ne consegue tra l’altro che nessuna opera realizzata in violazione della norma de qua può essere sanata e altresì, che è legittimo il diniego di rilascio di concessione edilizia in sanatoria relativamente ad un fabbricato realizzato all’interno della fascia di servitù idraulica, atteso che, nell’ipotesi di costruzione abusiva realizzata in contrasto con tale divieto, trova applicazione l’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul condono edilizio, il quale contempla i vincoli di inedificabilità, includendo in tale ambito i casi in cui le norme vietino in modo assoluto di edificare in determinate aree (TAR Lazio, Latina, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 1981).
IL SUDDETTO ARTICOLO E APPLICABILE ANCHE PER I CORSI D’ACQUA DI PROPRIETA DEI CONSORZI COME IL ROGGIOLO CHE CE A MARZANO DELLA CONSORZIO ROGGIA COLOMBANA CHE FINISCE NEL TRATTO DEL LAMBRO MERIDIONALE
se nel caso in cui un immobile è largo 18 metri e profondo 15 il recupero del sottotetto è vietato per i primi 10 metri dalla sponda del fiume? oppure su tutto l’immobile?
In questo paese ormai si e’ perso il buon senso della costruzione e del rispetto dell’ ambiente Ci ritroviamo con enorme ville costruite sulla spiaggia di proprieta’ di personaggi Noti “MAGISTRATI,POLITICI ECC.E POI IL POTERE SBRANA PICCOLI IMPRENDITORI TURISTICI PER AVER REALIZZATO CHIOSCHETTI IN LEGNO PICCOLI PARCHI VERDE AL SERVIZIO DELLA GENTE PERBENE “
Salve,
Avrei bisogno di una piccola consulenza.
Vorrei acquistare una casa che confina con un terreno demaniale sotto il quale si trova un fosso. Il demanio ha dato in concessione parte del proprio terreno alla proprietà della casa che annualmente paga 250 euro per tale concessione. Tramite agenzia non riusciamo a capire a quale distanza dalla casa scorre il fosso e quindi mi chiedo quali siano le fasce di servitù. La casa stessa poteva essere costruita?
Grazie,
Saluti
niènte è sicuro niènte è specifico; ma come si può comprèndere senza una risposta specifica .dieci metri oppure di più da un fosso di acque pubbliche senza protezione si può edeficare ?
Nel caso di una piscina, completamente interrata, si applicano le stesse regole per le distanze dai corsi d’acqua?
Dovrei costruire una piscina 10×5 a 8 mt dall’argine di un piccolissimo corso d’acqua, identificato nel reticolo idrografico della Regione Toscana.
Grazie
Gianluca