Piano Casa Regione per Regione, ecco il Piano Casa Toscana

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La Legge Regionale che regola il Piano Casa della Toscana è la n. 24 dell’8 maggio 2009, con relative modifiche. Per la Toscana si attende la terza proroga al Piano Casa, della durata di un anno, fino al 31 dicembre 2014.

Consulta l’intera Legge Regionale della Toscana 24/2009 (Paino Casa Toscana).

Interventi di ampliamento
Su ciascuna unità immobiliare sono consentiti interventi di ampliamento fino al massimo del 20% della superficie utile lorda già esistente alla data del 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi, comunque fino a un massimo complessivo per l’intero edificio di settanta metri quadrati di superficie utile lorda. Questi interventi possono essere realizzati solo su edifici abitativi che, alla data del 31 marzo 2009, hanno le seguenti caratteristiche:
– edificio unifamiliare esteso da terra a tetto;
– edificio bifamiliare o comunque di superficie utile lorda non superiore a trecentocinquanta metri quadrati.

Con questi interventi non può essere modificata la destinazione d’uso degli edifici interessati. I frazionamenti sono consentiti ove previsti dagli strumenti o dai regolamenti urbanistici.

Interventi di demolizione e ricostruzione
Sono consentiti interventi edilizi di completa demolizione e ricostruzione con ampliamento fino al massimo del 35% della superficie utile lorda già esistente al 31 marzo 2009 e legittimata da titoli abilitativi.

Questi interventi sono consentiti su edifici abitativi per i quali gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio o gli strumenti urbanistici generali dei comuni consentono gli interventi di sostituzione edilizia di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h) della l.r. 1/2005 , o gli interventi di cui al medesimo comma 1, lettera f). Gli interventi sono realizzati nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici o dai regolamenti edilizi comunali e se:
– gli edifici abitativi sono situati all’interno dei centri abitati;
– gli edifici sono collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla l.r. 183/1989 o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti della pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni.

Gli interventi devono essere realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile che, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili:
a) consentano, con riferimento alla climatizzazione, il conseguimento della classe “A” per l’edificio e prestazioni di tipo “B” per gli impianti, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) perseguano gli obiettivi di qualità energetico-ambientali indicati nelle linee guida emanate ai sensi dell’articolo 145 della l.r. 1/2005, con particolare riferimento alla qualità ambientale esterna, al risparmio delle risorse, ai carichi ambientali.

Condizioni di ammissibilità degli interventi
Gli interventi edilizi devono avere il fine del miglioramento della qualità architettonica in relazione ai caratteri urbanistici, storici, paesaggistici e ambientali del contesto territoriale in cui sono inseriti.

Questo sul Piano Casa Toscana è uno degli articoli che abbiamo scritto sulle leggi regionali che regolano la gestione e il recupero del patrimonio edilizio esistente nelle diverse Regioni italiane. Scopri cosa contengono le altre leggi regionali in Piano Casa, la tabella con la situazione Regione per Regione.

Redazione Tecnica

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