Viaggio nel Piano Casa Regione per Regione: il Piano Casa Puglia

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Ecco che prosegue il nostro viaggio nella selva dei Piani Casa delle Regioni italiane. Aggiungiamo un altro pezzo al puzzle: il Piano Casa della Puglia.

Leggi anche Piano Casa, la tabella con la situazione Regione per Regione.

Anche la Puglia, come quasi tutte le Regioni italiane, ha prorogato il Piano Casa fino al 31 dicembre 2014.  La legge di riferimento è la Legge Regionale del 30 luglio 2009 con modifiche successive.

È anche in questo caso indicare su quali edifici si può intervenire e su quali no. Il Piano casa della Regione Puglia riguarda infatti solo il residenziale, i servizi connessi e gli edifici rurali a uso abitativo. Inoltre, il Piano Casa vale per gli edifici realizzati solo legittimamente (non abusivi) o “liberati” da un condono. Comunque, devono essere già esistenti dal 2011.
Citiamo dalla Legge: “per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e a usi strettamente connessi con le residenze”.

Ampliamento degli edifici
Possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 mc, gli edifici residenziali, alle condizioni e con le modalità seguenti:
a) sono computabili solo i volumi legittimamente realizzati. Le volumetrie per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria sono computate ai fini della determinazione della volumetria complessiva esistente;
b) l’ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente, anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel medesimo edificio, nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici.
c) l’ampliamento deve essere realizzato conformemente alle norme riportate all’articolo 4, comma 4, lettere a), b) e c), e commi 18, 19 e 20, estesi questi ultimi a tutti gli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni.
In ogni caso, l’unità abitativa esistente interessata dall’ampliamento deve essere munita di finestre con vetrature con intercapedini di aria o di gas.

L’incremento volumetrico previsto può raggiungere i 350 mc, a condizione che l’intero edificio, a seguito dell’intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

Demolizione e ricostruzione
Per migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella legittimamente esistente.
Sono computabili i volumi legittimamente realizzati.
Gli interventi di ricostruzione devono essere realizzati nel rispetto delle altezze massime e delle distanze minime previste dagli strumenti urbanistici. In mancanza di specifica previsione in detti strumenti, si applicano altezze massime e distanze minime previste dal D.M. n. 1444/1968 lavori pubblici.
L’incremento volumetrico previsto si applica a condizione che la ricostruzione venga realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla legge regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l’abitare sostenibile). A tal fine, l’edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla L.R. n. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all’articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.

Per il Piano Casa Puglia, agli interventi di ricostruzione si applicano le norme previste dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro per i lavori pubblici (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

Redazione Tecnica

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