Residui di demolizione: sono rifiuti speciali, non sottoprodotti o MPS

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Mantenendo fede ad un proprio, consolidato orientamento (ex multis, sent. n. 7374/2012), la Corte di Cassazione ribadisce la natura di rifiuto speciale per i residui derivanti dall’attività di demolizione, escludendo ogni loro possibile considerazione come sottoprodotti o materie prime secondarie.

Escludendo categoricamente la possibilità di rivestire la prima delle due qualifiche, cioè sottoprodotti, al più si può parlare di MPS solo dopo un’accurata attività di recupero, senza la quale quei materiali sono solo ed esclusivamente dei rifiuti (leggi anche Residui da demolizione edile: sono rifiuti fino al completo recupero).

La Suprema Corte torna, come si diceva, sul tema (con sentenza n. 42342/2013, sez. III, pen.) per dare l’esatta qualificazione dell’attività di frantumazione dei materiali inerti derivanti da demolizione per un loro successivo utilizzo, prendendo le mosse dal ricorso fatto dal PG avverso la sentenza di una Corte d’appello che aveva assolto un imputato del reato ex art. 256, d.lgs. 152/2006 (c.d. T.U. Ambiente) per aver effettuato le predette attività frantumatorie senza autorizzazione, ritenendo che quei materiali fossero dei sottoprodotti, la cui gestione e lavorazione è, per questo, libera da incombenze e da permessi di natura amministrativa.

Ebbene, la Cassazione non ha condiviso l’assunto del giudice territoriale, escludendo che l’attività di demolizione fosse un tipo di “processo di produzione” che, secondo l’art. 184-bis del testo unico dell’Ambiente, unitamente ad altre e contestuali condizioni, consente di ottenere dei sottoprodotti.

Secondo la Corte, il materiale lavorato dal frantumatore non derivava da un processo di produzione bensì da uno di demolizione, che è ben altra cosa, “non essendo una demolizione il prodromo di una costruzione, giacché questa può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni”.

Ad avviso dei giudici, appare, quindi, un’inaccettabile “forzatura” quella di assimilare un intervento di demolizione ad uno “di produzione”, con l’impossibilità di beneficiare del regime di favore concesso dall’art. 184-bis del testo unico dell’Ambiente.

Paolo Costantino

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