Fanghi di cemento: per la Cassazione sono rifiuti, non sottoprodotti

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I fanghi di cemento derivanti dalle operazioni di lavaggio delle betoniere non possono essere considerati delle materie prime secondarie né sottoprodotti ma, semplicemente, sono rifiuti e come tali devono essere trattati e gestiti.

Lo scrive la terza sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza 15 ottobre 2013, n. 42338, confermando le decisioni della Corte di Appello del Tribunale di Napoli, che aveva condannato un autotrasportatore che viaggiava con un autoarticolato carico di breccia e sabbione cemento (rifiuti speciali).

“Si ritiene”, si legge nei motivi della decisione degli Ermellini, “che la Corte d’Appello abbia fatto corretta applicazione delle  norme vigenti all’epoca del fatto escludendo che si trattasse di materia prima secondaria, in quanto dette norme subordinavano l’acquisizione di tale qualifica al completamento delle operazioni di recupero e alla non necessità di ulteriori trattamenti, mentre nella specie non risultavano essere state effettuate operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero”.

Infatti, ricordiamo, che perché un materiale possa essere classificato come sottoprodotto, l’art. 184-bis del Codice dell’Ambiente stabilisce alcune condizioni, e precisamente:

1. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

2. è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

3. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

4. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

In particolare, la Cassazione ha rilevato come nel caso specifico dei fanghi di cemento derivanti da pulizia e lavaggio delle betoniere manchino i requisiti indicati ai punti 1 e 3 per poteri definire tout court dei semplici “sottoprodotti”.

Redazione Tecnica

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