
Sono state aggiornate le FAQ relative all’assicurazione RC professionale obbligatoria per i professionisti tecnici a opera del Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri. I nuovi inserimenti riguardano specificatamente gli ingegneri che svolgono attività di CTU (Consulente tecnico d’ufficio) sia come unica attività sia come complemento alla libera professione.
Si può consultare la sezione aggiornata delle FAQ al seguente link: Sito del Centro Studi CNI (a cura del Centro Studi del CNI)
In linea di principio, si legge negli aggiornamenti, anche l’incarico professionale conferito all’ingegnere da un Tribunale e riconducibile alla fattispecie della consulenza tecnica d’ufficio resa nell’ambito di una procedura giudiziaria andrà soggetto all’obbligo assicurativo, dal momento che il CTU, pur nella sua qualità di organo ausiliario del giudice del procedimento, si assumerà nei confronti delle parti la responsabilità civile professionale per la corretta esecuzione dell’incarico.
“Secondo la pertinente giurisprudenza”, scrivono gli esperti del centro Studi, “tale responsabilità, pur non essendo originata da un rapporto contrattuale tra il consulente e le parti in lite è configurabile alla stregua di un dovere generale di diligenza, dalla cui violazione discende un diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, ossia la parte che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività infedele svolta dal CTU”.
Innanzitutto bisogna distinguere le fattispecie di incarichi ottenibili dal Tribunuale : ATP e CTP entrambi ante causam ex art. 696 CPC e art. 696 bis CPC e la CTU propriamente detta assegnata nel corso di un giudizio pendente fra le parti dinanzi all’ A.G. . Nel terzo caso infatti il Giudice “peritus peritorum” si limita a sentire il parere del tecnico senza alcun vincolo nei confronti delle parti; sembrerebbe quindi che la responsabilità finale cada in capo alla A.G. ; non sembrerebbe qui necessaria una copertura assicurativa per il tecnico… . Mentre nei primi due casi l’ A.G. segnala un tecnico alle parti in una vertenza stragiudiziale, ed in tali due casi solo si configurerebbe una responsabilità stringente e diretta nei riguardi delle parti in lite da “assicurare” .