Realizzazione Impianti Rinnovabili con l’Autorizzazione Unica

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Si conclude con questo post il nostro mini ciclo dedicato ai titoli abilitativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili. Dopo avere trattato i piccoli impianti, che richiedono la Comunicazione al Comune, e quelli di taglia intermedia, che si avvalgono della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata), è arrivato il momento di approfondire il terzo e ultimo procedimento: l’Autorizzazione Unica (AU).

Al di sopra di soglie di potenza prefissate, l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER è l’Autorizzazione Unica.

L’AU viene rilasciata al termine di un procedimento realizzato nell’ambito della Conferenza dei Servizi. L’Autorizzazione Unica costituisce titolo abilitativo per la costruzione dell’impianto e diventa, quando necessario, variante allo strumento urbanistico.

Al netto dei tempi per la Valutazione di Impatto Ambientale, l’Autorizzazione Unica ha una durata massima di 90 giorni e viene rilasciata dalle Regioni o, se delegate, dalle Province.

L’Autorizzazione Unica viene rilasciata per impianti FER che eguagliano o superano le seguenti soglie di potenza:

1. Eolico (60 kW)

2. Solare fotovoltaico (20 kW)

3. Idraulica (100 kW)

4. Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas (250 kW)

Gli 8 step del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Unica

1. Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta, l’amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l’avvio del procedimento oppure la non procedibilità dell’istanza per carenza della documentazione prescritta. In questo caso, sarà solo dalla data di ricevimento della documentazione completa che andranno ricalcolati i tempi.

2. Trascorsi 15 giorni senza che l’amministrazione abbia comunicato l’improcedibilità, i procedimento si intende avviato.

3. Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’amministrazione convoca la Conferenza di Servizi.

4. Entro 90 giorni dall’avvio del procedimento autorizzativo, possono essere richiesti dall’amministrazione procedente (anche su input delle altre amministrazioni interessate) ulteriori documentazioni e/o chiarimenti. Entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all’esame del progetto sulla base degli elementi disponibili.

5. Rispetto ai progetti sottoposti a VIA, i termini per la richiesta di integrazione e di produzione della relativa documentazione sono dettati dal comma 3, art. 26 del d.lgs. 152/2006 e dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma ‘’applicabilità dell’art. 10-bis della legge sul procedimento amministrativo (legge 241/1990).

6. I lavori della Conferenza di Servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità o di VIA. Trascorsi 45 giorni dall’avviso dell’avvenuta trasmissione del progetto preliminare (art. 20 d.lgs. 152/2006) senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, l’autorità competente si esprime in sede di Conferenza di Servizi.

7. Per la decisione in materia di VIA, decorso il termine previsto dall’art. 26, comma 2 del d.lgs. 152/2006 (120 o 150 giorni dalla presentazione dell’istanza), subentra l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri.

8. Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza. Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o di chiarimenti, anche per verifica di assoggettabilità o VIA, o all’esercizio dei poteri sostitutivi.

Tutte le informazioni riportate sono state tratte dalla recente indagine a cura del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri su sussidiarietà e semplificazione.

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