Costruzione Pensiline: non è una pertinenza se di grandi dimensioni

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Una pensilina di rilevanti dimensioni non può qualificarsi come pertinenza ai fini edilizi, determinando oggettivamente una significativa alterazione del territorio. È questa la conclusione a cui sono arrivati i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato con la recente sentenza 14 ottobre 2013, n. 4997.

Perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze, argomentano da Palazzo Spada, questa deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi.

La nozione di pertinenza in ambito edilizio, spiega il Consiglio di Stato, si fonda non solo sulla mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto, ma anche sulle ridotte dimensioni dello stesso, tali da non alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico, caratteristiche queste la cui sussistenza deve essere peraltro dimostrata dall’interessato.

La vicenda prende origine dal ricorso presentato dal Comune che aveva rigettato la domanda per l’accertamento di conformità in sanatoria di una pensilina di circa 50 mq, posta a copertura di un distributore di carburanti.

Nel giudizio di primo grado, i giudici amministrativi avevano accolto le doglianze del privato contro il diniego dell’ente locale, dando ragione del fatto che la pensilina, da considerarsi una pertinenza, poteva derogare al regime delle distanze in edilizia ai fini dello strumento urbanistico comunale.

Il Consiglio di Stato ha invece stabilito che “per le sue rilevanti dimensioni (50 mq di superficie – 4,50 m di altezza – 0,70 m di spessore), la pensilina non avrebbe potuto considerarsi pertinenza, bensì una nuova costruzione a tutti gli effetti soggetta, come tale, al regime giuridico proprio di tali interventi edilizi”.

Redazione Tecnica

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