Piemonte, definiti i Criteri di perimetrazione dei Centri Storici

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Definiti i criteri e le indicazioni procedurali per la perimetrazione del centro o nucleo abitato nella Regione Piemonte con un comunicato pubblicato in Gazzetta Regionale 31 ottobre 2013, n. 256.

Il provvedimento entra in merito alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela ed uso del suolo, come modificata dalla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia e dalla legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013, relativamente ai contenuti del piano regolatore generale.

L’articolo 12, prevede, infatti, al comma 2, numero 5 bis) che il piano regolatore generale “determini la perimetrazione del centro abitato, redatta su mappa catastale aggiornata, delimitando per ciascun centro o nucleo abitato le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, senza distinzione tra destinazioni d’uso, con esclusione delle aree libere di frangia, anche se già urbanizzate; non possono essere compresi nella perimetrazione gli insediamenti sparsi”.

Per la corretta applicazione delle norme urbanistiche di riferimento, il comunicato indica i criteri da applicare per la perimetrazione del centro o nucleo abitato come definito dal citato articolo 12, comma 2, numero 5 bis) della legge regionale n. 56 del 1977, da inserire tra gli elaborati del piano regolatore generale.

Tale individuazione può far parte di varianti almeno strutturali oppure essere adottata con deliberazione consiliare ai sensi e con le procedure dell’articolo 81 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

La perimetrazione viene distinta tra centro abitato e nucleo abitato, secondo le definizioni di seguito riportate.

Il perimetro del centro abitato è costituito dalle aree edificate senza distinzione tra destinazioni d’uso, caratterizzate dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici, purché contigue o aggregate tra loro, delimitabili con continuità e ricomprendendo i lotti interclusi che siano completamente contornati da altri lotti già edificati, o contornati su almeno due/tre lati in caso di abitati ad andamento lineare e purché non vi sia un’interruzione tra lotti edificati superiore ad un valore intorno ai 70 metri lineari (criterio ISTAT).

Sono escluse dal perimetro del centro abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate.

Il perimetro del nucleo abitato è invece costituito dalle aree edificate senza distinzione tra destinazioni d’uso, non necessariamente caratterizzate dall’esistenza di servizi o esercizi pubblici, purché contigue o aggregate tra loro, delimitabili con continuità e ricomprendendo i lotti interclusi che siano completamente contornati da altri lotti già edificati, o contornati su almeno due/tre lati in caso di abitati ad andamento lineare e purché non vi sia un’interruzione tra lotti edificati superiore ad un valore intorno ai 70 metri lineari.

Sono escluse dal perimetro del nucleo abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate.

Nel perimetro del centro o del nucleo abitato possono anche essere compresi spazi liberi inedificati, seppur di frangia e non interamente interclusi, se pubblici o di uso collettivo, esistenti ed utilizzati per destinazioni al servizio degli abitanti (es. piazze, parcheggi, aree verdi e parchi, campi sportivi, ecc.).

Inoltre possono essere comprese eventuali porzioni libere di territorio, interposte tra aree edificate, che per motivi infrastrutturali (es. strade, incroci o rotatorie o svincoli, ferrovie ecc.) o evidenti cause geomorfologiche ed idrauliche (es. per acclività e/o per tratti di corsi d’acqua con relative fasce spondali) o per acclarata inidoneità geologico-idraulica (es. in Classe III di cui alla Circolare PGR 7/LAP/’96) che pur essendo inedificabili possono rappresentare elementi di connessione tra più nuclei.

Non costituiscono né centro né nucleo abitato gli insediamenti sparsi senza distinzione tra destinazioni d’uso, nonché gli insediamenti formati da pochi edifici.

In casi particolari, possono essere perimetrati come nuclei gli insediamenti a varia destinazione, edificati in parti di territorio isolate, su aree di consistente superficie e con edifici di dimensioni consistenti, e già perimetrati come area normativa di PRG, tali da costituire un ambito edificato significativo.

In aggiunta ai precedenti criteri, nel caso vi sia già un’individuazione o una definizione delle aree edificate esistenti negli strumenti di pianificazione sovraordinata, i Comuni possono utilizzare tale definizione per avviare il processo di determinazione del centro abitato.

La perimetrazione individuata su base catastale deve essere riportata sulle tavole del piano regolatore generale e confrontata con le previsioni urbanistiche del medesimo.

Mario Di Nicola

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