Obbligo Assicurazione Professionale, vale anche per i collaboratori occasionali

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L’obbligo di stipula dell’Assicurazione Professionale vige da agosto 2013. Non sono pochi i dubbi e le proteste che ha sollevato questo nuovo onere per i Professionisti, introdotto dalla Riforma delle Professioni. Visto che è difficile dissolvere le proteste ma si possono fugare i dubbi, il Consiglio Nazionale degli ingegneri ha disposto nuove FAQ.

Innanzitutto, l’obbligo di stipulare l’assicurazione scatta quando il professionista assume l’incarico e quindi si assume la responsabilità verso il cliente. Non è importante se il professionista è dipendente, se lavora di solito senza firmare i progetti e se non ha Partita Iva: l’assicurazione professionale è obbligatoria allo stesso modo.

L’obbligo dell’assicurazione vale in qualsiasi modo ci si assuma una responsabilità: anche quando l’incarico è svolto per un parente, magari gratis.

La copertura assicurativa è obbligatoria anche per i professionisti (dipendenti o collaboratori) che assumono incarichi occasionali. Anche le imprese, su richiesta del CNI, devono fare l’Assicurazione, ma è opportuno che i singoli dipendenti stipulino una polizza personale per evitare problemi nel caso in cui un cliente voglia rivalersi, per esempio, sul singolo professionista impreciso o negligente.

Le polizze possono coprire le responsabilità del progettista ma anche quelle dell’associato dello Studio.

Un discorso a parte va fatto nel caso in cui il legale rappresentante e i soci non fanno parte di nessun ordine professionale ma i direttori tecnici sono professionisti: l’obbligo è a carico dei direttori tecnici perché solo loro possono firmare il progetto.

Insomma, dall’obbligo dell’Assicurazione Professionale sono esclusi in pochi, e tra questi pochi ci sono i dipendenti pubblici che non devono stipularla a meno che non svolgano anche la libera professione, anche se raramente.

Redazione Tecnica

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