Pertinenze edilizie, una pensilina grande non rientra nel regime

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La sentenza 4997 del 14 ottobre 2013 del Consiglio di Stato (Sezione V) fornisce alcuni chiarimenti sul regime delle pertinenze edilizie.

I beni pertinenziali in senso civilistico non sono necessariamente pertinenziali ai fini dell’applicazione delle regole proprie dell’attività edilizia. La nozione di pertinenza in ambito edilizio ha un significato più circoscritto: la mancanza di autonoma utilizzazione e di autonomo valore del manufatto è sufficiente come requisito per essere “pertinenza” in ambito civilistico; in ambito edilizio occorrono invece anche le dimensioni ridotte, dimensioni che non devono alterare in modo significativo l’assetto del territorio o incidere sul carico urbanistico. Tali caratteristiche, tra l’altro, devono essere dimostrate dall’interessato.

“Come costantemente affermato dalla giurisprudenza anche della Sezione, perché un’opera possa rientrare nel regime delle pertinenze in senso edilizio deve assumere un rilievo oggettivamente marginale, tale da comportare una pressoché irrilevante alterazione dello stato dei luoghi”, precisa Palazzo Spada nell’ultima sentenza del 14 ottobre.

Se una tettoia è di dimensioni oggettivamente notevoli e quindi altera l’assetto del territorio, anche se si trova in rapporto con il bene principale ed è facilmente smontabile, si sottrae solo a una definizione in termini di pertinenza, quella edilizia, restando di conseguenza soggetta al regime concessorio proprio delle nuove costruzioni.

Precisato questo (in Cons. Stato, Sez. V, 19 luglio 2013 n. 3939), con la sentenza depositata il 14 ottobre scorso Palazzo Spada ha chiarito che una pensilina di notevole consistenza (50 mq. di superficie; 0,70 mt. di spessore; 4,50 mt. di altezza; posizionata a mt. 1,20 dal fabbricato retrostante), determina oggettivamente l’alterazione del territorio ed esclude la natura di pertinenza edilizia.

Redazione Tecnica

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