Applicazione di VIA e VAS, il punto dell’ANCE sulla recente giurisprudenza

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Applicazione obbligatoria (o meno) della VAS alle varianti urbanistiche e al piano paesaggistico, le finalità della VAS e il procedimento della VIA. Recentemente sono stati parecchi i tribunali amministrativi a pronunciarsi sulla Valutazione di Impatto Ambientale e sulla Valutazione Ambientale Strategica. A fare il punto della situazione, presentando in sintesi le conclusioni più significative dei giudici amministrativi e del Consiglio di Stato è intervenuta l’ANCE con una nota riepilogativa.

Due i principi in materia ambientale che emergono dall’analisi delle sentenze. Da un lato la VAS viene definita non tanto come una valutazione in senso stretto ma uno strumento che accompagna l’iter procedimentale avviato per l’approvazione degli stessi, in ogni fase, fino alla completa realizzazione.

La procedura di VIA, invece, viene inquadrato come uno strumento preventivo, in grado di controbilanciare gli interventi sull’ambiente ed interagire con la pianificazione urbanistica, paesaggistica, energetica, socio-economica degli Stati membri.

La nota dell’ANCE si conclude con dei brevi commenti alle principali sentenze emesse da luglio 2013 fino a oggi.

TAR Campania, sentenza n. 3829 del 24 luglio 2013
Illegittima l’adozione di una variante sostanziale senza la preventiva VAS

Le varianti ordinarie (non “minori”) devono essere sottoposte a VAS e risulta a tale fine irrilevante, riferendosi  al solo profilo procedurale, il fatto che essa sia stata adottata con procedura “semplificata”. Non rileva, infatti, la semplificazione della procedura, ma solo la natura sostanziale della variante. Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto non meramente formale una variante adottata per adeguare il PRG agli strumenti di programmazione sovracomunali e alla legislazione nazionale e regionale sopravvenuta portando alla modifica di ben 21 articoli delle norme tecniche di attuazione. Si tratta, infatti, di modifiche che presentano una portata estesa e un’incidenza molto profonda su scelte, assetti ed equilibri strutturali del PRG. Per tale ordine di motivi tali varianti non possono ritenersi escluse tout court dalla VAS così come dalla previa verifica di assoggettabilità.

TAR Sicilia, sentenza n. 2392 del 2 ottobre 2013
Sottoposizione a VAS del Piano paesaggistico- differenza rispetto al Piano urbanistico-territoriale

Il Piano Paesaggistico in senso stretto va distinto dal Piano urbanistico-territoriale (anche ai sensi dell’art. 135, primo comma, d.lgs. n. 42/2004 “Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: “piani paesaggistici”. L’elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143″ ), il cui maggior impatto in materia di futuro sfruttamento edilizio del territorio può giustificare il ricorso alla procedura di valutazione ambientale strategica. Viceversa, il Piano Paesaggistico in senso stretto non determina alcun impatto sull’ambiente restando, quindi, escluso dall’applicazione della VAS perché non abilita alla realizzazione di progetti sul territorio e non cagiona alcuna alterazione dell’ambiente e sarebbe un controsenso sottoporre a valutazione ambientale piani di siffatta natura.

La finalità del Piano Paesaggistico è quella di indicare l’insieme coordinato dei parametri di tutela e salvaguardia dei valori paesistico-ambientali delle zone d’interesse paesaggistico, conformando a sé tutti gli usi, pianificati e/o programmati, quell’uso del territorio che intercetti beni o contesti sensibili, cioè di imporre usi del territorio coerenti con lo sviluppo sostenibile (che è lo stesso scopo a cui risponde la VAS).

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 6 agosto 2013, n. 4151
Le valutazioni favorevoli già effettuate non possono essere rimesse in discussione

La VAS è lo strumento volto a garantire gli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi, così da anticipare la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore alla loro elaborazione ed adozione, in una prospettiva globale di sviluppo sostenibile idonea a conciliare, anche attraverso soluzioni alternative, l’utilizzazione del territorio e la localizzazione degli impianti con la tutela dei valori ambientali. La valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può, quindi, (nella specie: in sede di esame della proposta di variante al piano regolatore) essere rimessa in discussione per i profili attinenti alla compatibilità con l’ambiente del piano.

TAR Marche, sentenza n. 629 del 13 settembre 2013
La VIA non è una mera verifica di natura tecnica

La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell’opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all’utilità socio – economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione zero. Si tratta, quindi, di un provvedimento con cui è esercitata una vera e propria funzione d’indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi, pubblici (urbanistici, naturalistici, paesistici.

TAR Puglia, sentenza 24 settembre 2013, n. 1340
VIA e discrezionalità amministrativa

In tema di VIA, le scelte della pubblica amministrazione hanno natura discrezionale, alla luce dei valori primari ed assoluti coinvolti. Nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita infatti un’amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico, in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti.

Fonte ANCE

Redazione Tecnica

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