
La realizzazione degli interventi edilizi minori, quale un pergolato, richiede un titolo abilitativo differente in base alle sue caratteristiche dimensionali e costruttive, a cui conseguono la natura e l’entità della sanzione da applicare.
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, da ultimo il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sede di Napoli, Sez. VII, con la sentenza n. 3972 del 29 luglio 2013, ha ribadito il concetto che qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire.
Al contrario, il permesso di costruire è necessario laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile.
Nel caso in esame, il pergolato realizzato in pali di castagno infissi al suolo e collegati da legature in ferro, rivestito esternamente per i due lati liberi da reti frangivento e coperto con doppio strato di “cannucce” con interposto strato di lamiere in plastica ondulato si presenterebbe come semplice struttura priva di rilevanza urbanistico-edilizia.
Quindi per consentire l’inquadramento urbanistico di tale intervento occorre evidenziare quanto meno la grandezza del pergolato e degli stessi pali infissi al suolo, nonché l’assenza o presenza di opere cementizie.
Secondo la giurisprudenza, al riguardo T.A.R. Trento Trentino Alto Adige sez. I, 21 novembre 2012, n. 342, “qualora il pergolato sia costituito da una struttura leggera facilmente amovibile perché priva di fondamenta e destinato al riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni non è richiesto il permesso di costruire, necessario invece laddove l’opera sia costituita da pilastri ancorati al suolo e da travi in legno di importanti dimensioni in modo da renderla solida e robusta e non facilmente amovibile”.
In senso analogo Consiglio di Stato sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5409 secondo cui “il pergolato , rilevante ai fini edilizi, deve essere inteso come un manufatto avente natura ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, a mezzo delle quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni; di conseguenza non è riconducibile alla nozione di pergolato una struttura costituita da pilastri e travi in legno di importanti dimensioni, tali da rendere la struttura solida e robusta e da farne presumere una permanenza prolungata nel tempo, possa essere ricondotta alla nozione di pergolato”.
In carenza dell’esatta descrizione delle caratteristiche tipologiche della struttura e delle sue dimensioni, non si ravvisano i presupposti per l’applicazione delle relative sanzioni, potendo lo stesso essere realizzato a mezzo di semplice denuncia di inizio attività, ovvero di segnalazione certificata inizio attività.
La giurisprudenza di merito (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 settembre 2008, n. 10617) non ha mancato di evidenziare che il Testo Unico dell’edilizia sanziona, sul piano amministrativo, la realizzazione di abusi edilizi in una pluralità di disposizioni (articoli 27, comma 2, 30, commi 7 e 8, 31, commi 2 e 3, 33, commi 1-4, 34, comma 1, 35, comma 1, e 37, commi 1 e 2), ciascuna delle quali corrispondente ad un’autonoma fattispecie di illecito, e prevede, in relazione alla gravità dell’abuso, tre tipi diversi di sanzione:
– la demolizione d’ufficio,
– l’ordine di demolizione,
– la sanzione pecuniaria e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale; tendenzialmente applicabili in via alternativa ovvero consequenziale.
In conclusione, ogni procedimento sanzionatorio costituisce snodo indefettibile per la valida applicazione di una misura repressiva, la completezza della contestazione dell’illecito, nella quale devono trovare fondamento giustificativo la tipologia, la natura e l’entità della sanzione che si ritiene applicabile.
Vorrei sapere i diametri della struttura pergolatoaccettabili , i miei pali portanti in castagno hanno diametro di 120 , 130 mm.altezza 2.50 cm dimensione mq.21.cosa ne pensate? Devo comunicarlo al mio municipio? Le traverse sarebbero in bambu’ di diametro 60, 70 cosa devo fare? Prego vivamente di farmi sapere.vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti f.pastore roma
Con le strutture gonfiabili si sorpassano questi limiti
Roberto strutture gonfiabili?io non so cosa devo fare dopo la visita dei vigili grazie alla mia vicina di casa per una casetta in legno per attrezzi e biciclette e diverse tavole da windsurf di 8mq.
Il vigile mi ha consigliato di smontare tutto….ma dove la metto tutta questa roba?dalla mia vicina!!!
ho costruito un pergolato per delle piante d’uva centenarie ci circa 40 mq.,di cui già un terzo ricoperto dalla vite (e mia intenzione coprirlo per tutta la grandezza). la struttura e costituita in travi lamellari non fissati al pavimento ne alle pareti ma autoportanti.adesso mi dicono che il comune dove risiedo chiede la presentazione di progetto come se fosse un aumento di volumetria.
ma per legge le pergole aperte su tutti i lati fanno si o no volumetria? si possono creare solo per ombreggio?il comune può obbligare alla progettazione?
in attesa di risposta porgo distinti saluti
un mio vicino ha installato una pergola in ferro a 30 cm dal mio confine di circa 10 mq ed è lì inamovibile da anni. poichè non ha rispettato i 5 mt previsti dal piano regolatore anche se non ha una copertura chiusa, sia ai lati che la copertura ci sono le piante rampicanti, posso fargliela togliere?
no perche’ la pergola fa parte del arredamento del giardino per cio’ prima che rompi i rapporti pensaci due volte ,prima di fare un esposto
la visione ed il controllo su manufatti, anche se di modeste dimensioni, posso accettarlo, ma la cecità, e gli ingarbuglianti burocratici, assolutamente no. abbiamo visto bene, come sono state realizzate grandi opere, e strutture, con soldi pubblici. l’atteggiamento è sempre lo stesso, da anni ed anni, scrupoloso e severo controllo, per i poveri cittadini, e manica larga e lassismo su opere legate alle grandi imprese. E’ l’ora di cambiare rotta, lasciando al piccolo ed indifeso cittadino di operare e migliorare il suo stato. E’ più’ sicura e stabile una legnaia di un contadino, rispetto alle indecenti opere pubbliche realizzate da imprese di stato.
Mauro ha perfettamente ragione!
Aggiungo che se tutta la burocrazia (vi includo anche gli elevatissimi oneri dei tecnici) incide per il 30 % o più dei costi dell’opera. Chi vuoi che vada a far qualcosa?
Siamo, purtroppo, in un Paese dove non si deve fare nulla per non rischiare di essere stangato, sopratutto se sei un povero cittadino.
questo è un paese dove a comandare sono questi amministratori corrotti arroganti ignoranti forti con i deboli e deboli con i forti
Le strutture frangivento in vetro avente un binario su cui spostarsi non hanno bisogno di permesso? Sono facilmente amovibili e rimovibili
Volevo sapere se serve un permesso per mettere una piccola Pergola sopra un portoncino di entrata..per la pioggia….sono quelle di brico..latghezza 1.50 profondità 90
Nessun permesso di costruire per pergolati e coperture amovibili
È quanto stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta: niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili.
Andate a vedere la sentenza!
Buongiorno, stò per acquistare un immobile che ha già installato un pergolato nel 2003 con tutti i permessi neccessari tranne quello del vicino che adesso (dopo ben 12 anni) vuole farlo rimuovere perchè gli da fastidio, può farlo nonostante sia già passato così tanto tempo??
Salve io ho realizzato diversi anni fa una tettoia angolare in legno lamellare con tegole, di mq 20 è ancorata alla angolo del tetto di mia proprietà e poggia sul muretto di cinta che confina da un lato su posti auto scoperti non di mia proprietà e dall altro con il passaggio d entrata del vicino.
Vorrei regolarizzare la struttura modificandola quindi togliendo le tegole guaina e distanziare le tavolette di copertura per formare un frangisole a quel punto per renderla impermeabile potrei aggiungere lastre di policarbonato trasparente? Facendo questa operazione diventa poi a norma? Devo comunicarlo ai vigili e/o al comune? Grazie attendo gradita risposta
Io possiedo un terrazzo di circa 90 mt e vorrei costruire un pergolato di mt 20 appoggiandolo vicino ad un unica parete che c’è, è possibile o c’è bisogno di un permesso