I 9 Punti Chiave del Bonus Mobili 2013 dopo i chiarimenti delle Entrate

Scarica PDF Stampa

Il Bonus Mobili 2013 entra nel vivo. Fino al 31 dicembre 2013 chiunque esegua dei lavori di ristrutturazione edilizia potrà agganciare, alla detrazione sull’imponibile IRPEF del 50% sulle spese sostenute, anche un’eguale agevolazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredamento dell’alloggio, fino a un massimo di 10.000 euro.

Molti temi legati al campo di applicazione del Bonus Mobili 2013 sono già stati ampiamente trattati dalla nostra Redazione e tutte le informazioni possono essere trovate consultando la nostra Pagina Speciale Bonus Mobili 2013.

La recente emanazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della circolare n. 29 del 18 settembre 2013 ha chiarito gli ultimi dubbi che possono essere riassunti in 9 punti chiave che riassumiamo qui sotto.

PUNTO CHIAVE #1: I beni che rientrano nel Bonus Mobili 2013
Tutti gli arredi classici possono sfruttare l’agevolazione fiscale. Nessun problema, quindi, per armadi, tavoli, sedie, divani, cucine, mobilio per il bagno, ecc.

Nella spesa da detrarre si possono conteggiare anche quelle relative al trasporto e al montaggio dei mobili.

Ugualmente ammessi allo sconto fiscale anche gli acquisti dei complementi di arredo costituiti da apparecchi di illuminazione che siano, però un “necessario complemento” dell’immobile ristrutturato.

In tutti i casi si parla di arredi e beni “nuovi“.

Sicuramente esclusi dal bonus, invece, gli altri complementi d’arredo come tende, tappeti, specchi ecc. Sono esclusi dal Bonus Mobili 2013 anche le porte e i pavimenti.

PUNTO CHIAVE #2: Grandi elettrodomestici
In sede di conversione del Decreto 63/2013, sono stati inseriti tra i beni agevolabili con il Bonus Mobili 2013 anche i c.d. “Grandi elettrodomestici”.

Si tratta degli apparecchi “bianchi” come frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc. purché di classe energetica A+ (A per i forni). Per avere un elenco completo dei grandi elettrodomestici per i quali vale l’agevolazione fiscale si può consultare l’allegato della direttiva 2002/95/CE sui RAEE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 151/2005.

Il medesimo elenco è stato riportato integralmente anche nel post Incentivo del Bonus Mobili 2013 valido anche per cappe e piani cottura.

PUNTO CHIAVE #3: Interventi edilizi collegati
Il Bonus Mobili 2013 può essere sfruttato se agganciato a tutti gli interventi indicati all’art. 16-bis del TUIR:

manutenzione ordinaria (art. 3, lett. a) del Testo Unico Edilizia)

manutenzione straordinaria (art. 3, lett. b) del Testo Unico Edilizia)

restauro e risanamento conservativo (art. 3, lett. c) del Testo Unico Edilizia).

ristrutturazione edilizia (art. 3, lett. d) del Testo Unico Edilizia)

ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, purché sia stato dichiarato lo stato di emergenza

restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione, che provvedano entro 6 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

PUNTO CHIAVE #4: Modalità di pagamento
Per sfruttare il Bonus Mobili è possibile ricorrere al “classico” bonifico parlante da utilizzare obbligatoriamente per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.

Per le istruzioni da seguire per la corretta compilazione del bonifico si invita a fare riferimento al post I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%.

Solo per il Bonus Mobili 2013 le Entrate ammettono come forma alternativa di pagamento al bonifico l’impiego di carte di debito o carte di credito purché si conservino le ricevute del pagamento e le distinte di addebito sul proprio conto corrente della spesa effettuata.

Esclusa la possibilità di pagamento con assegni e in contanti.

PUNTO CHIAVE #5: Tempistiche di pagamento
Punto chiave davvero importante a cui, finalmente, le Entrate hanno dato una risposta chiarissima.

Per avere diritto al Bonus Mobili occorre che:

1) si siano sostenute delle spese per ristrutturazione edilizia su cui si è beneficato della Detrazione 50% nel periodo compreso dal 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2013 e …

2) si siano sostenute delle spese per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici nel periodo compreso dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013.

PUNTO CHIAVE #6: Bonus Mobili 2013 anche per lavori su parti comuni
La circolare 29/2013 ammette ufficialmente che possa essere sfruttato il bonus per l’acquisto di mobili anche in caso di lavori su parti comuni del condominio per i quali si è ottenuta la detrazione 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

In questo caso, però, i mobili acquistati devono servire ad arredare le stesse parti comuni (alloggio del portiere, locali riunioni, lavanderie comuni, ecc.). Non è ammessa la ripartizione pro quota ai condomini per sfruttare il bonus nei singoli alloggi di proprietà.

PUNTO CHIAVE #7: Data delle spese
Rimanendo valide le indicazioni del punto #5, se si paga con bonifico la data è quella sul modulo utilizzato, se si paga con carte di credito quella sulla ricevuta di pagamento, se si utilizza un finanziamento la data del pagamento al negozio di arredamento e non la data delle rate di rimborso.

PUNTO CHIAVE #8: L’ordine dei lavori
Le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici possono essere sostenute anche prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui detti beni sono destinati.

In altri termini, la data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Fa fede la data di inizio lavori sull’autorizzazione depositata in Comune o, in sua mancanza, una classica autocertificazione secondo le modalità del DPR 445/2000.

PUNTO CHIAVE #9: Documentazione da conservare
In caso di controlli da parte delle Entrate, il contribuente deve avere conservato le ricevute dei bonifici di pagamento effettuati e le fatture. Per chi ha utilizzato carte di credito o di debito vanno tenute le ricevute di pagamento, gli scontrini e l’estratto conto che indichi l’addebito sul c/c.

Mauro Ferrarini

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento