Certificati Bianchi, ecco quando sono cumulabili e quando no

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Il GSE ha pubblicato nuove FAQ sui Certificati Bianchi (i Titoli di Efficienza Energetica, TEE). All’interno delle domande sono contenute le soluzioni per alcune questioni di non facile soluzione. Le nuove FAQ sono infatti relative a:
cumulabilità (di cui all’art.10 del DM 28 dicembre 2012),
istruzioni operative (inerenti la presentazione di una proposta di revoca/ritiro di un progetto; nuove schede, ai sensi dell’art.12, comma 3 del DM 28 dicembre 2012;
– una richiesta di cambio di titolarità relativa ad un progetto;
– criteri e ambiti di applicazione delle schede 40E e 45E e delle schede sulle autovetture.

Se vuoi leggere tutte le FAQ, clicca su nuove FAQ del GSE sui Certificati Bianchi.

Approfondiamo innanzitutto il problema della cumulabilità. “I certificati bianchi emessi per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del decreto” (3 gennaio 2013) “non sono cumulabili con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l’accesso a
– fondi di garanzia e fondi di rotazione;
– contributi in conto interesse;
– detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature.

Queste informazioni sono contenute nell’art 10 del D.M. 28 dicembre 2012.

Di conseguenza, possiamo affermare che i Certificati Bianchi sono cumulabili con:
a) incentivi riconosciuti a livello regionale, locale e comunitario per interventi di efficientamento energetico. Si precisa, infatti, che  D. lgs. del 3 marzo 2011 n. 28  e il Decreto attuativo del 28 dicembre 2012  prevedono il divieto di cumulo dei certificati bianchi esclusivamente con altri incentivi “statali”, ammettendone, pertanto, la cumulabilità con eventuali incentivi regionali locali o comunitari;
b) agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta a favore del teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica, di cui all’art 8 comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 29 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed all’art 2 della legge 22 dicembre 2008. Si tratta infatti di un’agevolazione, nella forma, appunto, del credito d’imposta, che viene trasferita sul prezzo di cessione del calore all’utente finale, che si configura, pertanto, come effettivo beneficiario distinto rispetto alla società che eroga il servizio calore e che percepisce i certificati bianchi. Si specifica che ai sensi della circolare 17/E del 7/3/2008, qualora il gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica sia anche utente finale, il gestore-utente finale può usufruire del cumulo dei certificati bianchi con il credito di imposta in esame.

Possiamo infine affermare con certezza che i Certificati Bianchi non sono invece cumulabili con:
a) le detrazioni fiscali per progetti presentati successivamente al 3 gennaio 2013;
b) l’ecobonus previsto dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 per la sostituzione di veicoli inquinanti con altri nuovi a basse emissioni complessive;
c) finanziamenti statali concessi in conto capitale.

A proposito di Certificati Bianchi, leggi anche Certificati Bianchi, quali obiettivi per il decreto?

Redazione Tecnica

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