Home Ambiente L’Autorizzazione Paesaggistica dopo il Decreto del Fare

L’Autorizzazione Paesaggistica dopo il Decreto del Fare

568

Tra i tanti argomenti trattati dal Decreto del Fare, di cui alla legge 9 agosto 2013, n. 98 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, pubblicata in G.U. n. 194 del 20 agosto 2013, S.O. n. 63, ci sono anche le modifiche alle norme per la formazione dell’Autorizzazione paesaggistica, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Infatti le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono state modificate con l’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla rispettiva legge di conversione.

In particolare integra il comma 4 del citato articolo 146, con un’ulteriore periodo relativo all’efficacia temporale dell’autorizzazione paesaggistica, asserendo che, qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l’autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi.

Il provvedimento modifica anche il comma 5 del medesimo articolo 146, relativo al procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, mediante la sostituzione della parte che considerava favorevole la verifica da parte del Ministero, ove il parere non fosse reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, con l’attribuzione all’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di autorizzazione, decorsi infruttuosamente quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Appare evidente lo snellimento delle procedure, con l’assegnazione all’amministrazione competente di provvedere sulla domanda di autorizzazione, dimezzando i tempi per la conclusione del procedimento (quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti) ed evitando le lungaggini burocratiche.


Condividi

3 Commenti

  1. questo articolo è sbagliato, sono i comma 7 8 9 10 11 dell’articolo 146 dlgs 42 2004 a definire l’iter dell’autorizzazione paesaggistica e la relativa tempistica e non hanno subito modifiche dal decreto del fare

  2. L’art. non è del tutto sbagliato, e la norma ad essere assai confura. Nel testo del decreto legge era più caro, infatti il comma 9 art. 146 veniva modificato e si leggeva chiaramente la volontà di definire il tempo di 45 gg per la Soprintendenza oltre i quali l’Amm. competente poteva emettere il provevdimento. Con la L. di conversione non si capisce più bene, non avendo più apportato le modifiche al comma 9. Il comma 5 sembrerebbe esprimere questa possibilità mentre il comma 9 sembrerebbe definire un tempo di 60 dalla ricezione degli atti, da parte del sovrintendente, affinchè l’Amm. possa provvedere sulla domanda. A meno che i 60 gg del comma 9 siano riferiti al procedimento della conferneza dei servizi, qualora attivato dall’Amm. competente ai sensi dello stessa comma 9: in questo caso si spegherebbe l’apparente contraddizione fra i 2 commi?!

  3. la normativa in vigore è la seguente per la procedura semplificata (DPR 139/2010) la Soprintendenza ha 25 giorni per emettere il parere, per l’art. 146 del D.Lvo 42/04 45 giorni ai sensi dell’art. 167 del D.Lvo 42/04 90 giorni.

Scrivi un commento

Please enter your comment!
Please enter your name here