
Il recupero dei sottotetti è realtà in tutto il territorio nazionale ma, in base alla Regione in cui ci troviamo, possono variare le opzioni a disposizione. Cambiano, infatti, le tipologie di edifici ammessi in base all’anno di costruzione, le destinazioni d’uso ammesse e altri requisiti come l’altezza media richiesta e il rapporto aria/luce.
Se, per esempio, in Friuli Venezia-Giulia è possibile intervenire sul sottotetto solo sugli edifici esistenti al 30 novembre 2009, l’Abruzzo consente di lavorare anche su immobili nuovissimi esistenti al 31 dicembre 2013.
Per dare un quadro completo della situazione ai nostri lettori, presentiamo una tabella con la situazione vigente per il recupero dei sottotetti in tutte le Regioni italiane. Per offrire un ulteriore servizio, la tabella è completa anche dei principali riferimenti normativi, che possono essere facilmente consultati sui siti ufficiali delle singole Regioni.
Scarica la Tabella di Recupero dei Sottotetti in tutte le Regioni d’Italia

Per coloro che desiderano avere ulteriori e specifiche informazioni, la Casa Editrice Maggioli è uscita ad aprile 2013 con il volume di Giovanna Mottura Recupero abitativo dei sottotetti , che fornisce indicazioni sugli aspetti tipologici (abbaino, lucernario, terrazza in falda, …) e tecnologico-costruttivi (con particolare attenzione agli aspetti di isolamento termico e climatizzazione), sulla valutazione di impatto paesistico, sulle procedure e sulle normative regionali.
Con l’ultima legge finanziaria (BURC 24 del 7/05/2013) la Regione Campania ha lievemente modificato alcuni parametri della legge n° 15 del 2000 per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, nel modo seguente:
– Il recupero abitativo dei sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente Legge è ammesso alle condizioni di cui all’articolo 3 della Legge Regionale 28 Novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti)
– lettera c) L’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell’altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l’altezza media è calcolata come media aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.”.
La tabella per il punto sulle leggi regionali della regione marche è completamente sbagliata. Risulta infatti identica a quella del Molise, e quindi i riferimenti normativi sono inesistenti sulle leggi regionali dell Marche.