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Bonus Mobili 2013, l’incentivo vale anche per l’inquilino

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Non è solo il proprietario dell’immobile a poter sfruttare l’incentivo fiscale del Bonus Mobili 2013. Anche l’eventuale inquilino può, infatti, godere del bonus a patto che sia lui a sostenere le spese per la ristrutturazione dell’unità abitativa in cui vive in affitto.

E non serve, come abbiamo più volte ricordato, eseguire lavori di ristrutturazione “pesante”. L’accesso al Bonus Mobili 2013, infatti, è garantito sempre quando è collegato a un intervento che rientra tra quelli per cui si può sfruttare la Detrazione 50% (per conoscere l’elenco completo dei lavori che rientrano nel Bonus Ristrutturazioni consulta la Guida dell’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni in edilizia, aggiornata a giugno 2013).

Dunque anche la sostituzione di un corrimano, l’installazione di grate alle finestre o di un sistema di videosorveglianza consentono a proprietari e inquilini in affitto di sfruttare il bonus (per tutti i dettagli sul Bonus Mobili 2013 consulta la nostra Pagina Speciale).

Ricordiamo che il Bonus Mobili 2013 è legato all’unità immobiliare e non al singolo contribuente. Questo significa che lo sconto del 50% su un tetto di spesa massimo di 10.000 euro non si raddoppia anche se i beneficiari sono due (per esempio, due coniugi o due conviventi).

Può essere portato in detrazione l’acquisto non solo dei mobili classici (tavoli, divani, sedie, librerie, ecc.), ma anche dei grandi elettrodomestici “bianchi” (frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie) purché in classe energetica A+, delle cucine e dei forni (classe A).

Altro elemento da tenere presente è la scadenza del Bonus Mobili 2013. Il decreto non riporta alcun termine di “fine”, ma è ragionevole ritenere che il bonus per gli arredi sia agganciato a quello delle ristrutturazioni edilizie. Quest’ultimo, a meno di ulteriori novità nei prossimi mesi, terminerà il prossimo 31 dicembre 2013.

Infine, a prescindere che sia l’inquilino o il proprietario a sfruttare il Bonus Mobili 2013, è necessario che il pagamento venga effettuato da chi effettivamente chiederà l’agevolazione, che dovrà essere la stessa che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione edilizia. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario parlante.

Sulle istruzioni per compilare correttamente il bonifico bancario parlante, valido sia per le ristrutturazioni che per l’acquisto degli arredi, si rimanda al post I sette punti per compilare il bonifico nella nuova Detrazione 50%.

Con specifico riferimento al pagamento effettuato per il Bonus Mobili 2013, la causale potrebbe essere del tipo: “Detrazione 50%, art. 16-bis TUIR, acquisto arredi/elettrodomestici, Bonus Mobili DL 63/2013 convertito in legge 90/2013″.

Per ulteriori informazioni sulle causali corrette da inserire nel bonifico parlante per ristrutturazioni e per lavori di riqualificazione energetica degli edifici si rimanda al post Ristrutturazioni e Detrazione 65%, ecco degli esempi di bonifici parlanti.


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4 Commenti

  1. Quest’articolo è errato!
    Il bonus mobili non si può richiedere per interventi banali ma, come riporta la legge di cui ho incollato un estratto, solo per interventi di manutenzione straordinaria (es. sposramento di una porta o di un tramezzo) o risanamento conservativo. Non vi è alcun riferimento alle questioni di protezione da furti, ecc.

    Estratto della CIRCOLARE N. 29/E:
    In sintesi, la detrazione in esame è collegata agli interventi:
    – di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del
    2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    – di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380
    del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole
    unità immobiliari residenziali;
    – di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del
    DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su
    singole unità immobiliari residenziali;
    – di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del
    2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità
    immobiliari residenziali;
    – necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a
    seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie
    precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
    – di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di
    cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi
    fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
    da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori
    alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

    • Gentile Giuseppe,
      l’articolo non è errato. Ricordiamo che il decreto che introduce il Bonus Mobili fa riferimento chiarissmo all’art. 16-bis del TUIR e poichè in tale articolo sono compresi anche gli interventi per garantire la sicurezza domestica (acquisto di inferriate o di altri elementi per proteggersi dai furti) si ha diritto al bonus mobili, a prescindere dalle indicazioni generiche contenute nella circolare che non può, evidentemente, negare quanto stabilito dalla legge. Infatti una legge ha la precedenza su qualsiasi circolare (la prima è una disposizione, appunto di legge dello Stato, la seconda è un documento di prassi, emessa per giunta dall’Agenzia delle Entrate e non dal Ministero).

  2. Salve,

    nella legge non vi è alcun riferimento esplicito agli aventi diritto al bonus mobili, bensì una serie di richiami ad altre leggi a catena, il che rende illegibile e molto interpretabile la legge.
    Da qui l’esigenza di realizzare una circolare e una guida da parte dell’agenzia delle entrate.
    In entrambi questi documenti vi è riportata la medesima frase riportata da me precedentemente.
    Inoltre aggiungo che ho chiesto personalmente informazioni presso l’agenzia delle entrate, che mi ha confermato quanto da me già detto.

    Saluti

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