
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 102/2013, che contiene all’articolo 1 l’abolizione della prima rata Imu 2013 sulla prima casa “per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54”. Il rischio era che, in mancanza di riforma, la prima rata si dovesse pagare entro metà settembre. A questo punto il rischio è scongiurato e anche la seconda rata salterà (stando almeno a quanto dice il Presidente del Consiglio Letta). Il Decreto 102/2013 abolisce però solo la prima rata, non la seconda. Scongiurato anche il pericolo Irpef su immobili sfitti. Ma vediamo i dettagli.
Consulta l’intero Decreto 102/2013 contenente “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”.
Per quanto riguarda l’IMU, gli articoli che contengono le principali novità sono l’articolo 1 e l’articolo 2. Il Decreto 102/2013 contiene anche l’abolizione della seconda rata 2013 per l’Imu “relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. Inoltre, all’articolo 2, il Decreto stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Non è stata re-introdotta l’Irpef sulle rendite catastali delle seconde case sfitte, così come non è prevista la deduzione Imu dal reddito d’impresa pagata sui capannoni industriali e gli immobili strettamente connessi all’attività (bisogna però precisare che è intenzione del Governo trovare le risorse necessarie per reintrodurre la misura con la legge di Stabilità).
Ninete deducibilità dell’Imu al 50% ai fini Ires e Irpef per immobili strumentali delle imprese e il ripristino parziale dell’imponibilità ai fini Irpef dei redditi da case sfitte e dai redditi dei terreni iscritti al catasto e non affittati.
Il presidente di Confedelizia Corrado Sforza Fogliani spiega: “era stata pensata per i fabbricati tenuti volontariamente vuoti ma era formulata in termini tali che avrebbe colpito anche le unità immobiliari involontariamente non locate”. L’articolo era comparso nelle bozze del decreto circolate prima del Consiglio di mercoledì ma è scomparso nella versione definitiva del provvedimento.
Riportiamo anche i commi 4 e 5, articolo 2, del Decreto, che riguardano le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e l’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale.
“4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarieta’ sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita’ sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita’ immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche’ dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.”
buongiorno vorrei sapere se devo ancora pagare l’imu sulla seconda casa (35mq) sfitta e usata solo per 10 gg.l’anno.attendo vs cortese risposta. ciccarelli filomena
Buon pomeriggio Filomena, sì, i proprietari di seconde case sono tenute a pagare l’IMU anche per il 2013
grazie ,ma allora perke’ hanno scritto che x le 2 case sfitte si togliera’ l’imu?
Non è esatto … inizialmente il decreto prevedeva che per il 2014, le seconde case rientrassero nel calcolo dell’imponibile IRPEF. Ma per il 2013, le seconde case pagano l’IMU regolarmente
la disturbo ancora un minuto…se ho ben capito nel 2014 dovrebbero abolirla?grazie
Sì, così pare … però ci sarà la service tax :-/
mi sa dire qlc di piu’ in merito?
Nello stesso Comune di residenza, mio figlio ed io siamo proprietari di un appartamento ciascuno.
Per nostro comodo ce li siamo scambiati per cui io occupo quello di mio figlio e lui il mio senza alcun contratto o compenso. Preciso che non possediamo altre abitazioni sul territorio nazionale. Ho capito che il legislatore ha trascurato simili situazioni, ma per me è una autentica str……ta far pagare una tassa ai cittadini che in ambito familiare cercano di gestirsi al meglio i beni secondo le esigenze e senza alcuna speculazione. A mali estremi, trasferirò la residenza nell’appartamento di mia proprietà. Grazie per qualsiasi commento.
poiche’ il dl 102/2013 dice che non e’ dovuta l’imu sugli immobili di cui ad art 13 dl 6/12/2011 viene a cadere la questione delle pertinenze aventi la stessa categoria catastale per cui in caso di due c6 una sola godeva delle agevolazione e l’altra andava come II casa?
Abito a Reggio Calabria nella casa di proprietà di mia figlia, la quale lavora a Roma dove ha obbligatoriamente la residenza. Mia figlia vive in un piccolo appartamento che le costa 1038,00 euro al mese di affitto: paga l’IMU come seconda casa, ma la prima qual è??? Quella che le costa 1038 euro al mese e sulla quale paga l’IMU come seconda casa il proprietario?? Ma perché chi fa le leggi non esamina i casi particolari che sono tanti?
Mi rivolgo alla direzione di Ediltecnico.it per sapere se,in procinto di acquistare un rudere con terreno,dovrò pagare IMU o cosa dovrò pagare con tale acquisto.
Ringrazio per l’attenzione.
Scusate ma chi ha pagato la prima rata come forze armate e dell’ordine e anziani in casa di cura che a maggio non rientravano nella sospensione, adesso cosa devono fare per riavere la rata che non devono piu pagare ma onestamente non hanno evaso….????? Grazie
Ma le case o appartamenti sfitti nelle località di vacanze mare o montagna come deve comportarsi? I signori del governo (che hanno fatto scuole alte penso al IV° o V° piano dell’edificio scolastico) hanno pensato a questo.