Bonus Mobili 2013, ecco come cambia con la conversione del DL 63/2013

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Finalmente abbiamo a disposizione il testo definitivo dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 che ha chiarito la questione del Bonus Mobili 2013 e sul quale possiamo fare alcune riflessioni.

Anzitutto ecco il testo del comma 2 dell’articolo 16 che, ricordiamo, sarà quello definitivo e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la legge di conversione. In neretto sono evidenziate le parti aggiunte rispetto all’originaria formulazione del decreto (vai anche alla Pagina Speciale Bonus Mobili 2013).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 (ossia la detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie, n.d.r.) è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro“.

1. Il Bonus Mobili 2013 si può sfruttare solo se la spesa viene sostenuta per l’acquisto di arredi destinati a un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione. Il decreto fa riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012, indipendentemente dalla data di inizio o fine lavori. Allo stato attuale, e in mancanza di chiarimenti ufficiali, è verisimile ipotizzare che sia possibile detrarre l’acquisto di mobili, purché la relativa spesa sia sostenuta dopo il 6 giugno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013.

2. Il Bonus Mobili 2013 viene esteso anche ai grandi elettrodomestici di classe energetica uguale o superiore alla A+, ai forni e alle altre apparecchiature, per le quali è prevista l’etichetta energetica, di classe energetica uguale o superiore alla A.

Attenzione: per gli elettrodomestici bianchi, la detrazione si applica a partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL 63/2013. Poiché si presume che la pubblicazione del decreto avvenga la prossima settimana, è opportuno, se possibile, ritardare il pagamento ancora qualche giorno.

3. Viene confermato che grazie al Bonus Mobili 2013 è possibile sfruttare la Detrazione 50% su un tetto di spesa massima per acquisto arredi di 10.000 euro. Lo sconto fiscale andrà ripartito in 10 rate annuali di pari importo.

4. Ribadita la necessità, ai fini dello sfruttamento del Bonus Mobili 2013, di eseguire i pagamenti con bonifico bancario parlante. In realtà, nel decreto si parla solo di “spese documentate”, ma in assenza di ulteriori specificazioni da parte del Fisco, è lecito ritenere che le modalità di pagamento siano le medesime di quelle previste per usufruire dello sconto fiscale sulle ristrutturazioni (consulta le istruzioni per la corretta compilazione del bonifico bancario parlante).

5. Il Bonus Mobili 2013 può essere richiesto da chiunque esegue o abbia eseguito dei lavori di ristrutturazione rientranti in quelli ammessi alla Detrazione 50%, ossia quelli indicati dall’art. 16-bis, comma 1 del TUIR. In altri termini, anche la sostituzione di una porta blindata o la messa in sicurezza delle prese elettriche consente l’accesso al Bonus Mobili.

6. L’agevolazione fiscale si sfrutta anche se gli arredi non sono destinati alla parte ristrutturata. Per essere più chiari possibile: se ristrutturo il bagno, posso acquistare gli arredi della cucina o del soggiorno con il bonus.

7. Il regime dell’IVA per gli arredi acquistati usufruendo del bonus è quello ordinario, per cui si applica l’aliquota del 21% (per ulteriori informazioni sul tema dell’IVA Agevolata in Edilizia, consulta la nostra Pagina Speciale).

Redazione Tecnica

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