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Distanze dal nastro ferroviario, ecco le opere soggette ad autorizzazione

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Lungo i tracciati delle linee ferroviarie sono vietate le costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

I Comuni non possono comunque rilasciare i titoli abilitativi edilizi entro la citata fascia di rispetto, salvo eventuali deroghe, da ottenere mediante richiesta di autorizzazione al competente Ufficio Opere Civili del Compartimento Ferrovie dello Stato.

Alla richiesta si deve allegare una breve relazione tecnico-descrittiva, redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione, delle opere da realizzare e specificando o meno se verranno installati ponteggi, gru, ecc., in tal caso con la descrizione dettagliata del tipo, il posizionamento con le distanze rispetto al binario e i sistemi di ancoraggio e di sicurezza adottati.

In generale, le opere che si possono  realizzare nelle fasce di rispetto ferroviario si dividono in:

1.  opere soggette ad autorizzazione,

2. opere non soggette ad autorizzazione ma vanno segnalate alle ferrovie,

3. opere non soggette ad autorizzazione né a segnalazione.

Di seguito si riportano le opere edilizie realizzabili nella fascia di rispetto ferroviario, suddivise in base alla loro assoggettabilità ad autorizzazione.

Opere soggette ad autorizzazione:

– nuove costruzioni;

– ampliamenti;

– sopraelevazioni;

– restauro e risanamento conservativo;

– recinzioni di qualsiasi tipo;

– pensiline di ingresso di qualsiasi tipo;

– realizzazione di locali parzialmente o completamente interrati;

– apertura di finestre lato ferrovia;

– realizzazione o ampliamento di balconi;

– costruzione di verande su balconi, terrazzi, ecc.;

– costruzione di box in lamiera, legno, prefabbricati;

– costruzione di gazebo, pergolati, tettoie;

– pozzi anche per irrigazione (fino a 50 ml dalla rotaia);

–  realizzazione di scale o ascensori esterni.

Opere non soggette ad autorizzazione, ma vanno segnalate alle ferrovie:

– manutenzione ordinaria e straordinaria;

– opere interne per aumento di unità immobiliari;

– opere interne con demolizione e rifacimento solai;

– opere interne senza cambio di destinazione d’uso;

– opere interne con cambio di destinazione civile/commerciale; opere interne con cambio di destinazione commerciale/civile;

– opere interne con cambio di destinazione d’uso non residenziale/residenziale;

–  apertura, chiusura, ridimensionamento o sposta-mento di finestre lato ferrovia;

–  rifacimento cornicioni.

Opere non soggette ad autorizzazione e da non segnalare alle ferrovie:

– cambi di destinazione senza opere interne;

– pavimentazioni di qualsiasi tipo;

–  posa in opera di tende a braccio;

– apertura, chiusura, ridimensionamento o sposta-mento di finestre non a lato ferrovia.


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18 Commenti

  1. Buongiorno, mi piacerebbe avere qualche riferimento normativo specifico in merito all’articolo appena letto, in quanto sto seguendo una pratica edilizia per manutenzione straordinaria di un fabbricato in ambito ferroviario.

    • Stessa situazione, manutenzione straordinaria entro la fascia di rispetto ferroviario, attendo il riferimento normativo in merito all’articolo.

      • Anche il mio è un caso manutenzione straordinaria con, in aggiunta, la costruzione di una tettoia sul lato del fabbricato opposto alla ferrovia, pure compreso nella fascia di rispetto ferroviario. Attendo il riferimento normativo in merito all’articolo.

        • Non so se c’è una normativa che entra nel dettaglio. Ritengo pertanto che affidarsi al DPR 753 del 11 luglio 1980 sia la cosa migliore. Nel tuo caso, se hai una tettoia da realizzare, sei nel pieno dell’ ARTICOLO 49, che cita testualmente “è vietato costruire manufatti entro i metri trenta dal limite della zona di occupazione della pù vicina rotaia”.

          Non esimerti pertanto dal richiedere la dovuta documentazione. L’iter burocratico ti comporterà dai 4 ai 5 mesi approssimativamente. Non è uno scherzo.

  2. salve,io dovrei fare un cambio di destinazione d’uso di un fabbricato che ricade nella fascia di rispetto della ferrovia,e in più dovrei fare una pavimentazione sulla strada comunale che però ricade sempre nella fascia di rispetto.chiedo notizie a riguardo

  3. salve, anche lo studio cui sono associato sta per predisporre una pratica di manutenzione straordinaria su un fabbricato che rientra nella fascia di rispetto. sarebbe estremamente utile avere dei riferimenti normativi precisi; il dpr 753 del 1980 non entra cosi tanto nel dettaglio….. saluti

  4. dovrei fare un cambio di destinazione, ma non ho trovato alcun riferimento normativo per il quale sia necessaria la semplice comunicazione e non autorizzazione da parte delle ferrovie.

  5. buongiorno io ho consultato il testo del DPR n. 753 del 11/07/1980, art. 49 e ho trovato che “lungo i tracciati delle linee feroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza , da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trente (30) dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Perchè nell’articolo, per i pozzi di irrigazione è stata indicata una distanza di m 50? E’ una differenza importante. Ci sono state modifiche al DPR 753 11/07/1980? Grazie

  6. Salve, riprendo questo vecchio articolo per una delucidazione. Devo demolire un fabbricato posto all’interno della fascia di rispetto. La normativa non parla di demolizioni. Secondo voi devo comunque comunicare? Grazie

  7. Salve, il mio caso è la redazione di un progetto di nuovo edificio su un terreno confinante una linea ferroviaria dismessa. Nel caso quali sono le distanze da osservare? grazie ….. complimenti per il servizio

  8. PARLANDO DELLE LINEE GESTITE DA RFI E’ GENERALMENTE NECESSARIO CONTATTARE LA “STRUTTURA OPERATIVA INGEGNERIA” DELLA “DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE” DI COMPETENZA, A PRESCINDERE DAL TIPO DI INTERVENTO.
    (es: per opere in Comune di Lecco, chiedere della S.O. Ing. della DTP di Milano)
    Generalmente queste pratiche sono trattate attualmente dal Rep. PEA.

    QUI SI PUO’ TROVARE UNA MAPPA CON I VARI COMPARTIMENTI (DTP)
    http://www.rfi.it/rfi/LA-NOSTRA-AZIENDA/Strutture-territoriali#2

    IL VINCOLO E’ PERSISTENTE E DEFINITO DAL DPR 753/80 CUI ART. 49 (lo stesso non cita solo i fabbricati ma anche i manufatti) FINO A CHE, SECONDO ART. 60 ESSO PUO’, COME ECCEZIONE, ESSERE DEROGATO.

    (QUANTO SOPRA DETTO, RIMANE VALIDO SOLO IN VIA GENERALE, IN QUANTO RIFERITO A DELLE PRATICHE TRATTATE NELLA DTP DI MILANO, RIMANE A SCANSO DI EQUIVOCI COMPETENZA DEL TECNICO INCARICATO VERIFICARE QUANTO SOPRA DETTO)

    • Salve Mario,
      visto che è informato sa mica se esistono dei limiti temporali per gli enti che hanno il compito di rilasciare la deroga ai sensi del art. 60 del DPR 753/80 visto che in quel momento i gestori della linea pubblica compiono un compito dello Stato.
      Ho avviato una pratica con R.F.I. a Ottobre 2018 e dopo aver ricevuto un esito preliminare positivo a Gennaio 2019 in cui era specificato che per dare una deroga formale occorrevano una 10 relazioni da parte di tecnici che ho dovuto produrre e consegnare a Maggio 2019, ma da allora niente.
      Come si può fare per avere delle certezze sui tempi di risposta dato che mi rimbalzano sempre dicendo che appena hanno il tempo seguiranno la mia pratica, senza darmi alcuna tempistica?

  9. Nell’articolo viene fatta una distinzione tra le varie opere. In particolare “Opere non soggette ad autorizzazione, ma vanno segnalate alle ferrovie:”. Dove è presente questa suddivisione? In che norma o legge è contenuta? Chiedo questo perchè sto eseguendo una manutenzione straordinaria e mi chiedono quelli di RFI di consegnare una richiesta di deroga e non una semplice segnalazione che ho già fatto. Questo dopo ben 3 mesi…
    Se avete un riferimento legislativo, sentenza, altro… è ben accetto

  10. Salve io ho chiesto il nulla osta alle ferrovie per poter recintare un terreno oltre alle relative tecniche chieste….mi chiede di versare 250 euro come acconto per istruzioni pratiche, e normale?

  11. Salve,
    io ho avviato la pratica a ottobre 2018, pagato 250 euro e consegnato gli elaborati richiesti a RFI.
    RFI risponde a Gennaio 2019 dando un esito preliminare positivo all’avvio dei lavori e per il rilascio formale dell’autorizzazione chiedono altri elaborati (relazioni da architetti, ingegneri, geologo etc..).
    Faccio preparare tutto e consegno il 21 Maggio 2019 direttamente alla sede competente dalla quale sto attendendo ancora risposta. Esiste qualcuno che sa dirmi entro quanto tempo un ente, anche privato, che esercita in quel momento i compiti dello Stato può farti aspettare per dare una qualsiasi risposta? E, in caso negativo, dato che avendo preliminarmente dato esito positivo alla domanda e avendo chiesto tutta una serie di elaborati che ho dovuto pagare, si può chiedere il risarcimento delle spese che non avrei sostenuto in caso di diniego?

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