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Il permesso di costruire dopo il Decreto del Fare

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Il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. Decreto del Fare), modifica sostanzialmente sia gli interventi subordinati a permesso di costruire, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che le procedure per il rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio (testo integrale del Decreto del Fare).

In particolare, con l’articolo 30, comma 1, lettera c), del citato Decreto del Fare, viene riformulata la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati al rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) del Testo Unico Edilizia, come di seguito si riporta: “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

In sostanza vengono eliminati dal novero del permesso di costruire gli interventi di ristrutturazione edilizia che modificano la sagoma, poiché con il provvedimento in esame si possono realizzare con la Segnalazione Certificata Inizio Attività (per ulteriori approfondimenti consulta la nostra Pagina Speciale Testo Unico Edilizia).

Restano comunque assoggettati al rilascio del permesso di costruire e, quindi, non potranno essere richiesti con la Segnalazione Certificata Inizio Attività gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel testo vigente.

Mentre l’articolo 30, comma 1, lettera d), del Decreto del Fare, modifica le procedure per il rilascio del permesso di costruire, di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, mediante la sostituzione dei commi 8 e 9 e la soppressione del comma 10. In breve, con tali modifiche viene eliminato l’istituto del silenzio-rifiuto.

Il permesso di costruire è un provvedimento amministrativo emesso dal Comune per la realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Può essere considerato il titolo abilitativo edilizio di maggiore rilevanza, poiché permette la realizzazione dei principali interventi edilizi ed urbanistici.

La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario dell’immobile o da chi abbia titolo per richiederlo, va presentata allo sportello unico per l’edilizia corredata da:

– attestazione concernente il titolo di legittimazione;

– elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;

– documenti previsti dal testo unico per l’edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché dalle relative norme regionali, dagli strumenti di pianificazione e di regolamentazione comunali, quando ne ricorrano i presupposti.

La domanda di permesso di costruire è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto:

– agli strumenti urbanistici approvati e adottati;

– ai regolamenti edilizi vigenti;

– alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, nonché alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali e all’efficienza energetica.


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3 Commenti

  1. Gentili signori ,
    abbiate pazienza ma non mi è chiaro un dettaglio-
    Ho presentato al mio comune il permesso di costruire in data 03 luglio 2015 -Trattasi di ampliamento e ristrutturazione della stessa unità immobiliare –
    1) vorrei capire cosa si intende per : ” interventi di ristrutturazione edilizia che modificano la sagoma ” nel mio caso trattasi solo di mettere un tetto su di un terrazzo da sempre esistente oltre all’allungamento del solaio dello stesso di circa 4 metri –
    2) nell’ attesa che il responsabile del procedimento risponda , posso comunque iniziare i lavori ?
    oppure devo necessariamente attendere risposta dal comune ?
    3) quanto e cosa puo’ variare un comune rispetto al T.U.E. sia in ambito di tempistica che di costi ?

    Grazie infinite –
    Cordialità – lorenzo gattulli –

    • Caro Lorenzo, assolutamente non puoi iniziare i lavori in quanto il Permesso di Costruire è un titolo abilitativo che viene rilasciato dal comune di competenza. Quindi devi aspettare. Poi devi presentare la comunicazione di inizio lavori entro 2 anni dal rilascio e successivamente potrai iniziare i lavori la cui durata è data dall’inizio lavori (3 anni prorogabili ad altri 2 mediante comunicazione semplice). Per quanto riguarda il titolo abilitativo (Permesso di costruire o SCIA) dipende dall’entità dei lavori e dal regolamento edilizio comunale. Probabilmente ampliava di volume o era sotto vincolo e quindi necessario questo titolo… poi potrebbe essere che si potesse fare una SCIA ma questa è un’asseverazione del tecnico (i cui lavori potrebbero iniziare anche il giorno stesso della presentazione) e… molte volte è meglio lasciare che sia il comune a rilasciare l’atto….
      Spero di essere stato chiaro.
      Saluti

  2. Salve a tutti, ho da asseverare la cubatura di un terreno all’altro, stesso proprietario ( me stesso), il comune mi chiede l’atto pubblico dal notaio per asseverento dell’area,ma ho saputo che va bene il contratto atipico, si rispamierebbe € 1.400, quale dei due e legge?

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