Catasto, arriva l’aggiornamento DOCFA 4.00.2: ecco tutte le novità

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Novità in vista per il pacchetto DOCFA che presto sarà aggiornato alla versione DOCFA 4.00.2. A darne notizia è la Direzione Centrale Catasto e Cartografia dell’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) nel corso di un convegno che si è tenuto a Roma lo scorso fine maggio (leggi anche Procedura DOCFA e rendita catastale, come funziona il classamento automatico).

Ecco dunque in cosa consistono le modifiche che il pacchetto DOCFA 4.00.2 apporterà al sistema del software che consente di presentare al Catasto dichiarazioni di fabbricato urbano o nuova costruzione (accatastamento), denunce di variazione e denunce di unità afferenti ad enti urbani.

Ricordiamo che la versione attuale del DOCFA è la 4.00.1 del settembre 2012 ha apportato significative novità per quanto riguarda i fabbricati rurali come ha scritto il geometra Giuseppe Mangione nel post Un Nuovo DOCFA per gestire al meglio i fabbricati rurali.

1. Aggiornamento nei documenti prodotti del logo dell’Agenzia per l’incorporazione dell’Agenzia del Territorio nell’Agenzia dell’Entrate;

2. Gestione degli stradari certificati dai Comuni: inserite ulteriori tipologie di strade certificate dal Comune; per tutte le strade è possibile la ricerca per dizione ufficiale del Comune e non più per dizione telefonica; la ricerca viene effettuata su tutte le parole della denominazione.

3. Dichiarazione con richiesta di ruralità: è stata introdotta la possibilità di acquisire nello stesso documento presentato come dichiarazione di fabbricato rurale unità immobiliari compatibili con tale richiesta e beni comuni non censibili.

4. Dichiarazione con causale “Variazione toponomastica”: è stato inserito un controllo bloccante che non consente l’inserimento di planimetrie (controllo già esistente lato Ufficio – per l’inserimento di una nuova planimetria è necessaria la causale di variazione Altre)

I chiarimenti sulla dichiarazione dei fabbricati F/2 con procedura DOCFA
Non solo DOCFA 4.00.2. Nel corso del seminario, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate (ex Territorio) hanno fornito chiarimenti anche in merito alle dichiarazioni in catasto degli edifici ricadenti nella categoria catastale F/2, Unità Collabenti, ossia quei fabbricati non in grado di produrre reddito perché, ad esempio, ormai ruderi o fatiscenti.

In particolare, il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso“.

Per tali immobili sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo di dichiarazione in catasto, con procedura DOCFA.

Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti il professionista, redattore della dichiarazione su incarico della committenza, oltre a redigere una specifica relazione, allega ogni utile documentazione:

– attestante le condizioni di inagibilità di un fabbricato in precedenza esistente; al riguardo è ritenuta idonea anche quella eventualmente rilasciata dal competente ufficio comunale;

– riportante, anche mediante documentazione fotografica, lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, alle dotazioni tecnologiche e allo stato di conservazione del manufatto.

Per le dichiarazioni in catasto, tali unità devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico.

L’iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale; ne consegue che la stessa categoria non è ammissibile, ad esempio, se l’unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile.

Costruzioni non individuabili né perimetrabili (categoria F/2)
Si considerano non individuabili né perimetrabili le costruzioni ed i manufatti:

1. privi di pavimentazione, indipendentemente dallo stato manutentivo e dai materiali utilizzati;

2. delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.

In assenza della verifica positiva di detti requisiti, non è ammessa la dichiarazione al catasto fabbricati, in categoria F/2, degli immobili censiti al catasto terreni come:

– 280 “fabbricato diruto”;

– 281 “fr div sub”;

– 277 “fa div sub”;

– 278 “fabb promis”;

– 279 “fabb rurale”;

– 283 “fu d accert”;

– 284 “porz acc fr”;

– 285 “porz acc fu”;

– 286 “porz di fa”;

– 287 “porz di fr”;

– 288 “porz rur fp”;

– 290 “porz di fu”.

In assenza di riscontro agli atti del catasto della preesistenza del fabbricato (“279 fabb. rurale”, “283 fu d accert”, ecc.), è apposta in corrispondenza di ciascun immobile dichiarato in F/2 al Catasto Fabbricati la seguente annotazione:

“Nessun fabbricato censito in catasto antecedentemente alla dichiarazione prot. n. … del …”

Analogamente si procede negli atti del Catasto Terreni, quando viene dichiarata per un immobile la destinazione 280, in assenza di qualità pregressa riconducibile ad una costruzione.

Redazione Tecnica

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