Opere di sbancamento, occorre il permesso di costruire se rilevanti

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Segnaliamo la sent. n. 48479 del 28 dicembre 2011 della Corte di cassazione, sez. III penale, nella quale è stato precisato che le opere di sbancamento rilevante del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (in tal senso, cfr. Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, nella quale era stato affermato che “va ribadito il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio”).

 

Anche in seguito alle modifiche apportate dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 73/2010, l’art. 6 comma 1 lett. d) del Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”.

 

Il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.

 

 Di seguito proponiamo il testo integrale della sentenza.

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 28/12/2011 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 48479

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

 

 SENTENZA

 

– sul ricorso proposto da ******************* IL 07/07/1965
– avverso la sentenza n. 160/2010 CORTE APPELLO di POTENZA, del 25/11/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso
– udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE
– udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ************** che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
– udito il difensore, Avv. *****************, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 25.11.2010, confermava la sentenza 3.12.2009 del Tribunale di Matera – Sezione distaccata di Pisticci, che aveva affermato la responsabilità penale di **************** in ordine ai reati di cui:
– all’art. 44, lett. c), D.P.R. n. 389/2001 (per avere effettuato uno sbancamento, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire, prelevando terreno misto stabiltzzato dai margini di una strada interpoderale sita in un fondo altrui – acc. in agro di Montalbano Jonico, il 26.1.2008);
– all’art. 181 D.Lgs. n. 42/2004 (per avere realizzato lo sbancamento anzidetto in assenza dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, unificati i reati in concorso formale, lo aveva condannato alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi 2, giorni 10 di arresto ed euro 37.000,00 di ammenda, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

 

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del Chiruzzi, il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:
–  la insussistenza della contravvenzione edilizia per la non-assoggettabilità dell’intervento realizzato al regime del permesso di costruire, in quanto egli si sarebbe limitato a prelevare 6 mc. di terreno da una “cava” già esistente;
–  la insussistenza della contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per la mancanza di una concreta offensività dell’intervento medesimo verso il bene-paesaggio tutelato.

 

Tali doglianze sono state ulteriormente illustrate e specificate con memoria difensiva del 2.11.2011.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato.

 

1. Manifestamente infondata è la prima doglianza alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (vedi Cass., Sez. III, 24.2.2009, n. 8064, P.G. in proc. ********* ed altro).

 

Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25.3.2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22.5.2010, n. 73, l’art. 6, comma 1 – lett. d), del T.U. n. 380/2001 prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”; il permesso di costruire é invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell’agricoltura (come quello in esame) in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto.

 

Nella specie i giudici del merito hanno accertato (razionalmente deducendolo dalla documentazione fotografica in atti, dall’utilizzazione non occasionale di un escavatore e dalla deposizione del verbalizzante Fuscaldo) le rilevanti dimensioni dello sbancamento, che in maniera meramente assertiva viene minimizzato nel ricorso.

 

Incoerente è il riferimento difensivo all’attività estrattiva o di sfruttamento di cava (non soggetta ad autorizzazione comunale), perché lo sbancamento ha avuto ad oggetto i margini di una strada interpoderale, in un fondo appartenente a persona residente all’estero, laddove per “cave” devono intendersi i luoghi dai quali possono estrarsi (con o senza scavi) le sostanze elencate fra i materiali di seconda categoria dall’art. 2 del R.D. 29.7.1927, n. 1443 (legge mineraria), sia che i giacimenti affiorino alla superficie sia che si trovino nel sottosuolo.

 

2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo di ricorso, dovendosi ribadire l’orientamento costante di questa Corte Suprema [vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. III: 20.10.2009, n. 2903, ********; 2.3.2008, n. 23086, ******] secondo il quale il reato di cui all’art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 è reato di pericolo e, pertanto, per la configurabilità dell’illecito, non è necessario un effettivo pregiudizio per l’ambiente, potendo escludersi dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l’aspetto esteriore degli edifici.
Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini non di concreto apprezzamento di un danno ambientale, bensì dell’attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

 

Nella fattispecie in esame – a fronte dell’ esecuzione di opere oggettivamente non irrilevanti ed astrattamente idonee a compromettere l’ambiente – è pretestuoso prospettare che non vi sia stata “alterazione dello stato dei luoghi”: sussiste, al contrario, un’effettiva messa in pericolo del paesaggio, oggettivamente insita nella minaccia ad esso portata e valutabile come tale ex ante, nonché una violazione dell’interesse dalla F.A. ad una corretta informazione preventiva ed all’esercizio di un efficace e sollecito controllo.

 

3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.

 

P.Q.M.

 

la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.

Antonella Mafrica

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