Casi curiosi di prevenzione incendi, l’insostenibile caos dell’art. 4 del DPR 151/2011

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I professionisti tecnici che operano nell’ambito di prevenzione incendi sono abituati a trovarsi di fronte a situazioni di difficile interpretazione. Spesso si fa affidamento alla normativa per trovare la chiave interpretativa corretta a un dubbio o a un passaggio oscuro, cui neppure gli addetti ai lavori sono in grado di dare una riposta univoca.

Talvolta, però, anche la legge lascia a desiderare in termini di chiarezza … e quando si parla di prevenzione incendi, la chiarezza deve invece essere assoluta.

Proprio partendo da queste considerazioni preliminari, abbiamo voluto interpellare l’ing. Leonardo Corbo che i lettori di Ediltecnico.it hanno imparato a conoscere e apprezzare per la solida esperienza maturata nell’ambito della sicurezza antincendio, condivisa nei post dedicati alla prevenzione incendi.

In questo post della nostra rubrica Casi Curiosi di Prevenzione Incendi la nostra attenzione si concentra sul d.P.R. 151/2011, il nuovo regolamento di prevenzione incendi e, in particolare, sull’art. 4, comma 6 del decreto.

È stridente il contrasto con l’art. 3 comma 1, nel quale si dice che è necessario presentare un nuovo progetto per B e C solo in caso di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. Concetto assolutamente condivisibile.

Nell’art. 4 comma 6, invece, si parla anche delle attività di tipo A, nelle quali l’obbligo di ripresentare il progetto non è previsto (non lo prevede l’art. 3).

Tale articolo prevede che sia necessario presentare una nuova SCIA quando:

1. Vi sono modifiche di lavorazione o di strutture (qualsiasi lavorazione? quali strutture? Non è chiaro).

2. Nei casi di nuova destinazione dei locali.

3. Nei casi di variazione qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi (quindi solo negli stabilimenti e nei depositi? E per quanto riguarda per esempio le attività commerciali, queste allora sono escluse? Ma allora anche nel caso di variazioni che comportino una diminuzione del rischio?).

4. Ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate (accertate da chi? Se si sta parlando delle attività A e B, nelle quali i VVF molto probabilmente non effettueranno le visite tecniche, cosa significa accertate? Per accertamento si intendono gli eventuali verbali di sopralluogo per le attività A e B, oppure l’approvazione del progetto per le attività B?).

5. Come dimostro le modifiche per cui non vige l’obbligo di rifare il progetto: con disegno e relazione tecnica?

6. Se sono in categoria C avviene un nuovo sopralluogo dei VVF?

In questo articolo ci sono quindi 3 diversi termini, modifiche, variazioni e modifica. Perché si sono usati tre termini diversi? Che differenza c’è?

Ma, soprattutto, perché non si è utilizzato il tanto chiaro concetto di aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio già usato dall’art. 3 comma 1?

Usando il concetto di modifica o variazioni occorre dedurre che tutte le attività, anche quelle di tipo A, devono ripresentare la SCIA anche nel caso di diminuzione del rischio incendio?

Sarebbe assurdo e comporterebbe una complicazione inutile che andrebbe contro lo spirito della normativa, che intenderebbe apportare una semplificazione.

In conclusione, l’art. 4 comma 6 del d.P.R. 151/2011 è incomprensibile!

Redazione Tecnica

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