Valutazione dei rischi, la definizione del programma di miglioramento

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Con questo post concludiamo il primo ciclo di approfondimenti dedicati alla valutazione del rischio mediante le procedure standardizzate realizzato grazie alla collaborazione di Pierpaolo Masciocchi, direttore del Settore sicurezza sul lavoro di Confcommercio e autore per i tipi Maggioli del volume .

All’inizio del nostro “percorso” abbiamo individuato i 4 passi necessari per effettuare la valutazione dei rischi, approfondendoli poi singolarmente nei seguenti post:

1. Descrizione dell’azienda

2. Identificazione dei pericoli

3. Valutazione dei rischi e misure di prevenzione attuate

Oggetto del presente post sarà dunque il quarto e ultimo passo per effettuare la corretta valutazione dei rischi con le procedure standardizzate: la definizione del programma di miglioramento.

Anzitutto, tenendo presente la modulistica allegata al decreto interministeriale del novembre 2012, va evidenziato come le misure per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori vadano inserite nella colonna 6 del Modulo 3.

Completano il modulo i dati dell’incaricato della realizzazione delle misure di miglioramento della sicurezza, che può essere lo stesso datore di lavoro e la data di attuazione delle stesse (colonna 7 e colonna 8 del modulo 3).

Ma cosa si intende per programma di miglioramento della sicurezza?
Nella valutazione dei rischi, il programma di miglioramento è il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Da un punto di vista del metodo, ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle:

–  tecniche,

– procedurali,

– organizzative,

-DPI,

– formazione, informazione e addestramento,

– sorveglianza sanitaria

Se il datore di lavoro lo ritiene opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione dei rischi seguita e della gestione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei post precedenti (e che può essere trovata nella nostra Pagina Speciale Valutazione dei Rischi) può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.

Redazione Tecnica

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