
Il decreto legge 63/2013 porta per i criteri di incentivazione alcune positive novità rispetto alla versione divulgata in bozza nei giorni precedenti (consulta per tutte le informazioni la nostra Pagina Speciale Conto Termico e leggi anche il post Detrazione 65%, dal DL 63/2013 sparisce l’allegato dello scandalo).
Il decreto legge n. 63/2013 infatti all’art. 14 estende semplicemente al 31 dicembre 2013 – ampliandone la percentuale detraibile – le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e s.m.i. con l’esclusione delle sole spese per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia nonché delle spese per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
Rientra quindi la possibilità di detrarre le spese per le caldaie a condensazione, che sparivano dalle ristrutturazioni di singoli immobili nella versione del decreto circolata in bozza (leggi il DL 63/2013 nella versione ufficiale).
Quindi il DL 63/2013 continua a far ricorso al sistema delle detrazioni e porta gli incentivi al 65% delle spese affrontate per la realizzazione di coibentazioni, sostituzioni infissi e installazione caldaie a condensazione e reti di diffusione del calore , ma esclude da detta modalità di incentivazione pompe di calore, e scaldacqua a pompa di calore, per le quali anche per i privati resta solo la possibilità di ricorrere agli incentivi del Conto Termico.
Nella tabella seguente è infine riportato un quadro comparativo di raffronto tra Detrazione 50 %, Titoli di efficienza energetica, Detrazione 65 % e Conto Termico (scarica la tabella in formato PDF).
Certo le sorprese non sono finite . Il DL n. 63/2013 dovrà essere convertito dal Parlamento entro il 4 agosto e potrà subire ancora modifiche.
Chiedo un chiarimento…
Ma quindi se io ad oggi devo sostituire un impianto di condizionamento con uno di condizionamento piu pompa di calore… rientro nel 65% oppure no!?!?!?
perchè si parla dell’esclusione dal 65% del riscaldamento con pompa di calore, ma non credo si parli di condizionamento!!! Scusate l’ignoranza!!
@Pier
L’ art.1, comma 286, legge 244/2007 aveva introdotto la possibilità di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con pompe di calore ad alta efficienza e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.
Il DL 63/2013 ha eliminato questa possibilità. Il termine usato nel DL 63/2013 di impianto di riscaldamento è sinonimo di impianto di climatizzazione invernale.
Di conseguenza non può usufruire della detrazione del 65% per sostituire un impianto di condizionamento esistente con un impianto a pompa di calore.
Sarebbe utile poter avere un fac simile compilato per la pratica con l’ENEA entro 90 gg. dal termine lavori (detrazione 65% infissi):
– certificazione ditta costruttrice infissi
-certificazione sulla trasmittanza temica stimata dei vecchi infissi
– altri eventuali allegati
Grazie
Salve Franco, grazie per il suggerimento. Proveremo a chiedere all’ing. Scuderi (autore del post) se può realizzare un nuovo intervento con le info richieste
In una villetta con copertura a terrazzo per un
migliore isolamento termico sto realizzando una copertura a falde inclinate creando un sottotetto non abitabile. La detrazione è al 50% o al 65 %?, o non spetta?
Grazie per eventuale risoluzione del quesito.
Ing. S. Zito