Pagamento IMU 2013, la situazione di terreni agricoli e fabbricati rurali

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17 giugno 2013, ultimo giorno utile per pagare l’IMU 2013. Questa data terrorizza molti, ma non tutti. Per lo meno l’IMU, questa volta, non terrorizza tutti quelli che ha terrorizzato nel 2012. Infatti, come abbiamo già detto, in linea generale la prima casa non paga l’imposta, a meno che non si tratti di una casa di lusso (per i dettagli leggi Esenzione IMU 2013, le abitazioni principali e i casi particolari e Esenzione IMU 2013, le case che pagano l’acconto e i casi particolari).

Il terrore non deve colpire nemmeno i proprietari dei terreni agricoli, sui quali non bisognerà pagare la prima rata: le aree catalogate nel Prg sono esenti, anche se non coltivate.

Il pagamento (e con esso il terrore?) per questi terreni non è cancellato ma è solo rinviato al 16 settembre 2013, a meno che non venga conclusa la riforma fiscale sul patrimonio immobiliare entro il 31 agosto.

Quali sono i terreni agricoli?
Sono “agricoli” i terreni destinati all’esercizio delle attività agricole inseriti negli strumenti urbanistici, anche se lasciati a riposo (articolo 2135 del Codice Civile). Per questi terreni la prima rata dell’IMU 2013 salta.
Sospensione anche per i terreni posseduti da un imprenditore agricolo professionale o da un coltivatore diretto quando sono iscritti nella previdenza agricola (Circolare 3/DF/2012, che considera non edificabili tali terreni).

L’IMU per i fabbricati rurali è sospesa
La sospensione riguarda anche i fabbricati rurali: ma quali sono i fabbricati rurali? Ecco un rapido excursus.
La nozione di “fabbricati rurali” comprende tutti i fabbricati abitativi rurali, e non solo quelli adibiti ad abitazione principale.
I fabbricati strumentali sono considerati rurali e quindi esenti se necessari allo svolgimento dell’attività agricola prevista dal Codice Civile (articolo 2135).
Se non hanno cambiato destinazione sono da considerare rurali i fabbricati che in catasto sono registrati nelle categorie A6 e D10.
Sono infine rurali tutti i fabbricati che hanno l’annotazione R negli atti catastali, ottenuta con l’autocertificazione in catasto, o che non l’hanno ottenuta ma per i quali la richiesta dell’annotazione è stata inoltrata entro il 30/9 o il 30/11/2012 (per i fabbricati situati nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012, il termine era il 31 maggio 2013).

Casi particolari
Se la proprietà di un terreno edificabile è divisa tra più persone e anche solo una di queste persone coltiva la sua parte con la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo, l’area (tutta) è esente dalla prima rata IMU.
Esenzione anche per le società proprietarie di terreni che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo professionale, con un amministratore o un socio iscritti alla gestione previdenziale.
I terreni che si trovano in Comuni montani o collinari non rientrano nella sospensione ma sono  già esentati dall’imposta.

Redazione Tecnica

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