Marche, approvata la legge di proroga dei termini di inizio e fine lavori

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A meno di due mesi dalla sua presentazione, la proposta di legge per la proroga di due anni dei termini di inizio e fine lavori in edilizia è stata approvata dal Consiglio regionale delle Marche.

“Molte imprese del settore trovano attualmente difficoltà nel rispettare i termini previsti dai permessi di costruire, e in particolare quello di ultimazione dei lavori, a causa della forte contrazione delle vendite degli immobili”, ha dichiarato Luigi Viventi, assessore regionale per il Governo del Territorio e promotore dell’iniziativa di legge.

Ricordiamo che nelle Marche, la normativa finora vigente prevede il massimo di un anno per l’inizio dei lavori e tre anni per la loro ultimazione, decorsi i quali il permesso di costruire decade e la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata è subordinata al rilascio di un nuovo permesso di costruire, con conseguente corresponsione di un nuovo contributo.

La nuova legge, che rende uniforme la valutazione della concessione su tutto il territorio regionale, si applica ai permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della normativa e ancora in corso alla medesima data.

La proroga vale anche per i termini relativi alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate fino alla stessa data (per approfondire i temi della DIA e della SCIA leggi anche Segnalazione Certificata Inizio Attività, la SCIA dopo la l. 134/2012 e DIA, ecco le opere realizzabili con la Denuncia Inizio Attività).

Una analoga disposizione, che dilata i termini previsti nel testo unico in materia edilizia, è stata da tempo adottata dalla Regione Umbria (n. 1/2004) e una norma analoga a quella prevista nelle Marche è contenuta anche in una recente legge della Regione Emilia Romagna (n. 16/2012).

“In un momento di particolare difficoltà economico finanziaria – prosegue Viventi – le imprese edili non riescono a sopportare ulteriori aggravi e quindi questa legge, che intende rendere uniforme la valutazione della concessione su tutto il territorio regionale, stabilisce che su richiesta dei soggetti interessati siano prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati prima della data di entrata in vigore della normativa e ancora in corso alla medesima data”.

Redazione Tecnica

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