
Dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, che ha fissato la nuova detrazione 65% per gli interventi di riqualificazione energetica in edilizia, è scomparso il “famigerato” riferimento all’allegato 1 che indicava precisi e molto severi limiti di trasmittanza per accedere al bonus fiscale.
Rimangono pertanto validi, allo stato attuale, i vecchi limiti di trasmittanza stabiliti dal d.m. 26 gennaio 2010.
Ma non solo. Come indicato nella tabella (consulta leggendo il post Detrazione 65%, i lavori privati e condominiali ammessi e la spesa agevolabile) inizialmente presente nello schema del decreto, erano indicati anche dei “costi unitari minimi” ed era stabilito l’obbligo di installazione di valvole termostatiche.
Grande soddisfazione, e un bel sospiro di sollievo, da parte degli industriali per questo stralcio che rende sicuramente più facile l’ottenimento della Detrazione 65% da parte dei privati che desiderano migliorare l’efficienza energetica delle proprie abitazioni.
In particolare l’Uncsaal, fugati tutti i dubbi sull’impianto definitivo degli articolati che disciplinano la detrazione 65% e la detrazione 50%, ritiene che “questo provvedimento sia molto positivo per l’intero settore delle costruzioni”.
Ora la palla passa al Parlamento che avrà a disposizione 60 giorni di tempo per convertire in Legge dello Stato il DL 63/2013. Tra le modifiche che saranno presumibilmente presentate in sede di discussione c’è senz’altro la proposta di mettere sotto l’ombrello della Detrazione 65% gli interventi per l’adeguamento antisismico degli edifici (leggi anche Detrazioni 65%, si lavora per estenderla alle misure antisismiche) .
Allo stato attuale, infatti, i lavori per la prevenzione del rischio sismico possono essere scontati sul Modello 730 con l’agevolazione fiscale prevista per le ristrutturazioni edilizie (quindi la Detrazione 50%).
Nessuna modifica, almeno dalle notizie che abbiamo a oggi, sono previste per le pompe di calore che non sono comprese tra le agevolazioni della Detrazione 65%, e per le quali, invece, si potrà accedere agli incentivi previsti dal Conto Termico (leggi anche Confronto tra il Conto Termico e la nuova Detrazione 65%).
Ricordiamo che il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione 50% e la detrazione 65%. Quest’ultima rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2014 nel caso di interventi di riqualificazione energetica eseguita sui condomini e che riguardino almeno il 25% della superficie (la c.d. “ristrutturazione importante”).
di Marina Rui Ferro
l’obbligo delle valvole termostatiche c’era anche nella vecchia detrazione del 55%.. basta guardare la guida dell’agenzia delle entrate..
Nel post si dice che nel DL 63/2013 non c’è l’allegato che inizialmente indicava questo obbligo.
Domanda da 1.000.000 di $?!? L’entrata in vigore del DL 63/2013 (detrazioni del 65%) abroga il DL 83/2012 (detrazioni del 55%)?
Se si, dove lo trovo scritto nel DL 63/2013?
Se no, entro il 30/06/2013 è possibile detrarre del 55% le spese per le pompe di calore, data che i 2 decreti valgono contemporaneamente?
Grazie e Buona Notte.
Ma perché chi scrive gli articoli, prima non si documenta?
Il DL 63/2013, che voi stessi pubblicate ( https://www.ediltecnico.it/testo-normativa/5271916/decreto-legge-4-6-2013-n-63-articolo-14/) non si riferisce affatto al criterio della”ristrutturazioje importante”, che per il momento è lettera morta, in attesa di futuri decreti.
Il decreto si riferisce alle parti comuni condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.
Piuttosto, anziché scandalizzarsi per sacrosanti limiti restrittivi di trasmittanza, perché nessuno si scandalizza della posizione dell’Agenzia delle Entrate (vedi pag. 16 della Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, dove si parla dei limiti per i lavori condominiali)?
Buongiorno, sono incuriosita da alcune informazioni desunte dalla tabella compartiva tra il 65%e il Conto Termico,
poichè non riesco a trovare un riscontro alle restrizioni indicate per la detrazione delle spese sostenute per la sostituzione dei serramenti (per intenderci dove si diche che devono essere installate o presenti sistemi di regolazione tipo le termovalvole) grazie saluti
SCUSATEMI MA PER IL RECUPERO 55% CHE SCADEVA IL 30/6 PER LE FINESTRE, QUALCUNO SA DIRMI SE SONO CAMBIATE LE CONDIZIONI? OVVERO RESTA TUTTO UGUALE CAMBIA SOLO CHE SI RECUPERA IL 65 ANZICHE’ IL 55%? GRAZIE
Per Ale. Per accedere alla detrazione del 65% occorre seguire un iter particolare, ossia gli interventi devono rientrare in un programma volto a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio o prestazione energetica e d occorre che un certificatore energetico abilitato ( ingegnere o perito ) vi attesti l’APE attestazione di prestazione energetica dell’edificio. per accedere alla detrazione del 55% si può seguire un iter +semplificato, tuttavia oltre alla comunicazione all’enea entro 90 gg dalla conclusione dell’ intervento occorre essere in possesso delle certificazioni del costruttore degli infissi che attestino il non superamento dei valori di trasmittanza termica degli infissi, fissati per legge Dl del 2010 secondo la zona climatica in cui sono installati, oltre una asseverazione di un professionista attestante che i vecchi infissi non rispondono ai i limiti di trasmittanza di legge. occorre sempre eseguire i pagamenti delle fatture tramite bonifico e causale richiesta dall’ AdE. Saluti
Io ho prenotato dei serramenti nuovi che non mi sono stati ancora installati ma ho gia’ fatto un bonifico d’acconto lavori ad Aprile. Che detrazione mi spetta? Tutta al 65% o tutta al 55% perche’ ho gia’ fatto un primo bonifico o parte al 55% e parte al 65%?