
La detrazione per gli interventi di ristrutturazione sono state prorogate fino al 31 dicembre 2013 ma non subiscono un innalzamento, rimangono al 50% (al contrario di quelle per gli interventi di efficienza energetica che salgono dal 55% al 65%). A partire dal 1° gennaio 2014, ameno che non sia un nuovo intervento da parte del Governo, la detrazione per le ristrutturazioni tornerà a essere del 36%.
La proroga al 31 dicembre è contenuta nel decreto legge 63/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 giugno e già in vigore.
Riepiloghiamo: le caratteristiche della detrazione 50% per le ristrutturazioni
Gli interventi di ristrutturazione coinvolti sono quelli iniziati a partire dal 26 giugno 2012, non prima.
La misura del 36% prevedeva un tetto massimo di spesa di 48.000 euro; con l’innalzamento della percentuale di spesa al 50%, il tetto massimo è stato incrementato a 96.000 euro (ed è quello attuale). Tale limite di spesa è da considerare riferito a ciascuna unità abitativa, e non a ciascun eventuale comproprietario. Vanno incluse in questa cifra anche le opere realizzate sulle pertinenze. Lo sconto deve essere ripartito in dieci anni.
Il limite di 96.000 euro è annuale.
I pagamenti regolari effettuati fino al 31 dicembre 2013 potranno usufruire della detrazione per ristrutturazioni.
Gli interventi di nuova costruzione sono esclusi: sono considerati in questa tipologia di intervento anche gli ampliamenti.
I lavori del condominio (su parti comuni) sono considerati interventi facenti conto a parte rispetto a quelli realizzati sulle singole unità abitative. Interventi su parti comuni del condominio e sulle singole unità abitative sono cumulabili.
Le spese agevolabili devono riguardare interventi di manutenzione ordinaria sulle parti comuni e di manutenzione straordinaria (anche di efficientamento energetico, pur che ci si mantenga all’interno della superficie esistente) risanamento e restauro sugli edifici residenziali.
Si può detrarre il 50% delle spese realizzate per la progettazione e la consulenza degli oneri di urbanizzazione.
Ecco quindi l’elenco degli interventi che si possono detrarre al 50%:
– manutenzione ordinaria (riparazione dell’esistente);
– manutenzione straordinaria (sostituzioni di parti dell’edificio);
– restauro e risanamento (lavori che assciurino la funzionalità dell’edificio);
– ristrutturazione edilizia (trasformazione dell’unità);
– ristrutturazione urbanistica (sostituzione del tessuto urbanistico).
Leggi lo Speciale Detrazione 50%.
Come si paga?
Il pagamento va effettuato esclusivamente con bonifico bancario o postale e bisogna indicare: causale del versamento, codice fiscale di colui che paga, codice fiscale o partita IVA di chi riceve il pagamento.
Se a pagare sono più soggetti, occorre segnare tutti i codici fiscali.
Se i lavori vengono eseguiti in parti comuni di un condominio, va inserito il codice fiscale dell’amministratore e del condominio.
Non sono ammessi altri metodi di pagamento, eccetto in alcuni casi.
Ci sono infatti alcune casi in cui non è possibile fare il bonifico. In questi casi si può effettuare il pagamento in altri modi, seppur documentabili. Le eccezioni, riportate dall’Agenzie delle Entrate, sono: oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo.
Il nuovo decreto 63/2013 ha introdotto la possibilità di detrarre il 50% anche dalla spesa per i mobili da utilizzare in un’abitazione soggetta a intervento di ristrutturazione, per una spesa non superiore a 10.000 euro. Per saperne di più leggi Come funziona il Bonus mobili e
Attenzione, c’è un errore nella parte iniziale del testo. Il bonus, a meno di ulteriori proroghe, tornerà al 36% dal 1° gennaio 2014 e non dal 1° gennaio 2013! Si prega di correggere per non creare equivoci. Saluti.
Grazie Salvo, in effetti c’era un refuso prontamente corretto. La detrazione 50% finirà il 31 dicembre 2013 e sarà rimpiazzata dalla detrazione 36% a partire dal 1° gennaio 2014.
Gli incentivi previsti dal DL 63/2003 si possono applicare anche all’adeguamento sismico degli edifici industriali siti in zone dove non è stato dichiarato lo stato d’emergenza per calamità naturali (ad es. Lombardia) e/o non lesionati da un evento sismico.
Grazie e complimenti per i vs articoli, sempre molto interessanti e puntuali.
Marco
E’ vero che per l’acquisto di un condizionatore non vale la proroga della detrazione del 50% va va acquistato e pagato entro il 30/06?
Salve,
è possibile sapere nello specifico cosa scrivere nella causale del bonifico adesso che è stata prorogata? La legge precisa.
Grazie
Saluti
Salve,
non mi è chiaro un concetto. Io acquisto un appartamento degli anni 70, devo rifare impianti elettrici, bagno, pittura,caldaia ed arredarlo. Usufruisco delle detrazioni o no? Per i mobli? non riesco a capire se quando si parla di ristrtturazioni si intende solo un appartamento che era già di propietà prima dell’uscita dell’agevolazione o va bene anche a me che lo acquisto ad agosto.
Grazie molte a chi vorrà rispondere.
saluti
Monica
Buon pomeriggio Monica,
le agevolazioni valgono anche nel suo caso e non solo per chi ha già un appartamento di proprietà. Il concetto è che se vengono realizzati dei lavori di ristrutturazione, questi possono godere della Detrazione del 50% e del Bonus Mobili.
Peraltro, la invitiamo a leggere anche il post Detrazione 50% ristrutturazioni, vale anche per case comprate dopo i lavori e a consultare la nostra Pagina Speciale sulle Ristrutturazioni Edilizia
si possono sommare le detrazioni 50% e 65% ovvero posso dividere i lavori di ristrutturazione da quelli di efficienza energetica usufruendo di un tetto massimo la cui somma è superiore a 96000 euro?
buonasera gli acquisti (mattonelle sanitari etc) immediatamente precedenti alla presentazione della scia al comune possono essere detratti ugualmente?o valgono gli acquisti fatti solo dopo la presentazione della domanda.
ovviamente il tutto sarebbe pagato con bonifico con causale ristrutturazione come previsto.
grazie